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Data: 15/02/2023 13:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Divorzio e nuove nozze[Torna su] Per convolare a nuove nozze è necessario che sia intervenuto il divorzio quanto al precedente rapporto. L'iter per giungere allo scioglimento del precedente matrimonio, tuttavia, consta di tempi variabili in relazione alla procedura scelta dagli ex coniugi. Per proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è necessaria la preventiva e ininterrotta separazione tra le parti: la legge richiede che siano trascorsi almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, mentre sono richiesti solo 6 mesi nel caso di separazione consensuale. Tale termine vale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Passaggio in giudicato sentenza di divorzio[Torna su] Ottenuta la sentenza di divorzio non è possibile risposarsi immediatamente: occorre che il provvedimento passi in giudicato, in quanto la legge stessa (Legge n. 898/1970, art, 4 co. 12) ammette l'appello immediato. Nello specifico, il termine per appellare è di 30 giorni laddove la sentenza sia stata notificata oppure, in caso contrario, è di 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, ossia dopo che il provvedimento è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale che l'ha emessa. Le parti possono tuttavia manifestare il proprio interesse al passaggio in giudicato immediato tornando in Tribunale e apponendo la firma per acquiescenza e rinuncia all'impugnazione. Dalla firma oppure dopo che sono trascorsi i termini per impugnare, la sentenza passa in giudicato acquistando natura definitiva. Quando la sentenza di divorzio sia passata in giudicato, dovrà essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze. Infatti, precisa ancora la legge, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza. Da quel momento il divorziato riacquista lo stato di libero e può convolare a nuove nozze. Lutto vedovile e divieto temporaneo di nuove nozze[Torna su] L'art. 89 del codice civile prevede un impedimento per la donna a contrarre nuove nozze, almeno finché non siano decorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale. Stessa situazione anche laddove il matrimonio non sia stato consumato o sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il c.d. "lutto vedovile", infatti, fu inserito nel codice civile al fine di evitare la c.d. commixtio (o turbatio) sanguinis, ossia ogni possibile dubbio sulla paternità di un figlio nato nel periodo compreso nei menzionati 300 giorni. La norma soggiunge, infatti, che il Tribunale può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se dalla sentenza passata in giudicato risulta che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il divieto, infine, cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata. Il mancato rispetto del divieto è sanzionato dal codice civile: l'art. 140 c.c. (Inosservanza del divieto di contrarre nuove nozze) afferma che la donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 20 a euro 82. |
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