Data: 04/07/2017 23:10:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il matrimonio non � un modo per "sistemarsi a vita" e laddove cessi l'unione di affetti vengono meno anche gli effetti patrimoniali del vincolo coniugale, a meno che il partner non dimostri di non essere in grado di procurarsi mezzi adeguati al suo sostentamento e non per sua colpa.

Il matrimonio non � una strada per sistemarsi a vita

� quanto stabilito dalla Corte di Appello di Salerno (pres. Bruno de Filippis, rel. Marina Ferrante) con la sentenza n. 29/2017 che si inserisce nel solco dell'eccezionale posizione presa dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 11504/2017 (per approfondimenti: Assegno divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita).
La Corte territoriale ha negato alla ex moglie il richiesto contributo divorzile, gi� negatole in primo grado, nonostante il suo status di disoccupata. Tale condizione, secondo il Collegio, non � sufficiente a fondare l'onere contributivo di controparte, poich� alla cessazione degli effetti civili dell'unione corrisponde il venir meno anche dei legami patrimoniali.
Per ottenere la modifica delle condizioni economiche, la donna avrebbe dovuto provare lo squilibrio a suo svantaggio rispetto all'assetto di rapporti antecedente lo scioglimento del matrimonio. Ciononostante, nel caso di specie tale prova non risulta fornita.
Lo status di disoccupata, infatti, non vale di per s� a giustificare l'onere a carico dell'ex, in quanto bisogna tener conto di altri fattori ad esempio l'et� e le capacit� di lavoro che consentirebbero di trovarsi un'occupazione.
In sostanza, si deve dimostrare che sussistono tutta una serie di elementi, sotto il profilo individuale e ambientale, i quali configurano l'impossibilit� di trovare un'adeguata fonte di reddito. Nel caso di specie, invece, l'ex marito ha concretamente documentato la sua ridotta capacit� di procurarsi entrate, evitando cos� l'ulteriore esborso a suo carico.

Cassazione: valutare indipendenza o autosufficienza del coniuge

La giurisprudenza di legittimit� ha di recente posto l'attenzione sul divorzio come modalit� di estinzione del matrimonio non solo quanto allo status dei coniugi, che tornano ad essere singoli, ma anche sui preesistenti rapporti patrimoniali fondati sul principio di solidariet�, nonostante in particolari occasioni questi possano proseguire.
Nella sentenza n. 11504/2017, la Corte ha affermato che spetta al giudice del divorzio verificare "nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilit� economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", se sussistano le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'assegno, ossia la mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilit� di procurarseli per ragioni oggettive.
In questa valutazione si dovr� fare esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacit� e possibilit� effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'et�, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilit� di una casa di abitazione.

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