Data: 05/07/2017 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Stop al 41-bis per il boss novantenne. A sancirlo � la Cassazione (sentenza n. 32405/2017 depositata oggi e sotto allegata), in relazione sia alle condizioni di salute del detenuto, d'et� particolarmente avanzata, sia al divieto di trattamento inumano e degradante.

La vicenda

Dopo il caso Tot� Riina (leggi: "Cassazione: anche il boss ha diritto a morte dignitosa, il caso Tot� Riina"), la Cassazione apre al ricorso dell'ergastolano Farinella, 91enne, boss legato alle stragi del 1992, accogliendo il ricorso contro la proroga del 41-bis.

L'uomo era stato condannato all'ergastolo nel 2008, in via definitiva, per il concorso nelle stragi di Capaci e via D'amelio quale capo del mandamento di cosa nostra di San Mauro Castelverde.

Carcere duro, pesano le condizioni di salute e l'et� avanzata

A pesare sulla decisione della corte, sulla legittimit� della proroga del carcere duro, le condizioni di salute e l'et� avanzata del boss.

"La detenzione, in qualunque forma si realizzi � scrivono i giudici - rappresenta una delle manifestazioni pi� rilevanti del potere punitivo dello Stato diretto verso gli autori di fatti previsti dalla legge come reato ed ha connotati costituzionali di validit� molto precisi. La finalit� primaria della pena prevista in Costituzione resta quella rieducativa (almeno in termini di aspirazione) ed in tale ambito vi � espresso divieto di infliggere al condannato trattamenti contrari al senso di umanit�". Divieto, peraltro, aggiungono da piazza Cavour, "previsto e rafforzato da strumenti giuridici sovranazionali quali la Convenzione europea dei diritti umani e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea".

L'accoglimento scatta, dunque, perch� bisogna verificare la possibile incidenza delle condizioni di salute, unite all'et� particolarmente avanzata, sulla complessiva legittimit� della proroga del regime differenziato, "sia in punto di divieto di realizzazione di un trattamento inumano o degradante che in tema di analisi della condizione attuale di pericolosit� del recluso".

La parola ora passa al giudice del rinvio per il nuovo esame attenendosi ai principi espressi dalla corte di legittimit�.


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