Data: 08/07/2017 18:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Avv. Daniele Paolanti - La giurisprudenza � oggi tendenzialmente proclive ad ammettere il risarcimento del danno biologico come lesione dell'integrit� psicofisica della persona.

Il danno alla salute

Normalmente quando si fa riferimento al concetto di danno non patrimoniale si allude al danno che viene procurato alla salute di un soggetto e dal quale potrebbe scaturire una sua riduzione della capacit� lavorativa o comunque alla possibilit� di produrre reddito. La norma alla quale fare riferimento, dapprima, � l'art. 32 della Costituzione il quale cos� dispone: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivit�, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno pu� essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu� in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Quantificazione del danno biologico

Il danno biologico viene normalmente risarcito a seguito di una valutazione dalla quale consegue la quantificazione del grado di invalidit� conseguente ad un dato infortunio. Elemento dal quale attingere le informazioni utili ai fini della quantificazione sono delle tabelle che garantiscono l'uniformit� dell'applicazione e prevedono una diminuzione in termini percentuali dell'integrit� della persona valutata al 100%. Il danno alla persona viene quantificato in termini percentuali tenendo distinta l'invalidit� permanente da quella temporanea ed avuto riguardo all'et� dell'infortunato. In questa prospettiva vengono valutate singole accezioni del danno che possono coinvolgere l'estetica, la sfera sessuale oppure profili esistenziali riferiti al diritto alla vita serena.

Lesioni micropermanenti

Sono quelle lesioni che normalmente rimangono contenute nel limite dei 9/10 punti percentuali e, stante la loro modestia, non influiscono sulla capacit� dell'infortunato a produrre reddito. Si riporta, per completezza espositiva, il disposto dell'art. 139 del C.d.A. (Codice delle Assicurazioni Private) il quale prevede, al comma 1, che "Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entit�, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, � effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, � liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura pi� che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidit�; tale importo � calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidit� del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo cos� determinato si riduce con il crescere dell'et� del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di et� a partire dall'undicesimo anno di et�. Il valore del primo punto � pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; b) a titolo di danno biologico temporaneo, � liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (1) per ogni giorno di inabilit� assoluta; in caso di inabilit� temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilit� riconosciuta per ciascun giorno".

Lesioni di non lieve entit�

Per le lesioni di non lieve entit� si fa riferimento al disposto dell'art. 138 C.d.A. il quale prevede che "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivit� produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni alla integrit� psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidit� comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'et� del soggetto leso". Sempre ai sensi della prefata normativa qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale pu� essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attivit� produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

La giurisprudenza pi� significativa in materia di risarcimento del danno biologico

Iniziamo riportando un celebre principio di diritto di derivazione giurisprudenziale teso ad ammettere che "il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non pu� prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalit� nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicch� non � sufficiente dimostrare la mera potenzialit� lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalit� con l'inadempimento datoriale" (Cass. n. 19785/2010. Conformi: Cass. n. 4712/2012; n. 6797/2013). Ancora, � sempre la giurisprudenza di merito a rilevare che "In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrit� psicofisica in s� e per s� considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrit� psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrit� psico-fisica in s� e per s� considerata) sia nel suo aspetto dinamico" (Tribunale Roma, sez. XIII, 13/04/2017, (ud. 13/04/2017, dep.13/04/2017), n. 7454).


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