Data: 10/07/2017 19:40:00 - Autore: Daniele Paolanti

Cos'è la pec

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Oltre a quanto indicato dall'art. 125 del codice di procedura civile, a seguito del varo della legge 24/2010 nonché della seguente legge n. 148/2011, è stato introdotto l'obbligo per i difensori di inserire nel primo atto difensivo, finanche l'indirizzo di posta elettronica certificata così da agevolare le comunicazioni in via telematica.

La posta elettronica certificata è una novità italiana funzionale a garantire la certificazione delle comunicazioni ed idonea ad accertare l'invio e la ricezione di determinate comunicazioni. Questo strumento si è reso indispensabile soprattutto per quanto attiene alle comunicazioni giudiziarie. Già il Codice dell'Amministrazione Digitale prevedeva, all'art. 3 bis comma 1, che "Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale".

Domicilio digitale

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Con l'avvento del processo civile telematico e con il conseguente varo del D.M. 44/2011, è stato previsto che le cancellerie hanno l'obbligo di effettuare le comunicazioni all'avvocato all'indirizzo di posta elettronica certificata come risultante dal ReGIndE.

L'art. 16 comma 1 del D.M. 44/2011 così dispone: "La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l'impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34".

Domicilio digitale ed elezione di domicilio

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Ora che abbiamo esaminato la disciplina del domicilio digitale dell'avvocato dobbiamo raffrontare questa disciplina con quella di cui all'art. 82 R.D. n 37 del 1934. Detta norma prevede che "I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria". La dicotomia tra domicilio digitale e domicilio di cui all'art. 82 è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, di cui ci occuperemo nel paragrafo successivo.

Giurisprudenza in tema di domicilio digitale

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Risolutiva nel quesito proposto nel precedente paragrafo è stata una sentenza delle Sezioni Unite la quale ha rilevato che "Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 - che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori dalla circoscrizione cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello".

Tuttavia, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., "apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest'ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine" (Cassazione civile, sez. un., 20/06/2012, n. 10143).


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