Data: 11/07/2017 15:30:00 - Autore: Rosa Valenti

Dott.ssa Rosa Valenti - L'ordinamento penitenziario attribuisce al lavoro un ruolo centrale nel contesto dell'ampio apparato normativo del trattamento rieducativo volto a favorire la rieducazione e la risocializzazione del condannato e dell'internato.

LŽarticolo 15 dellŽordinamento penitenziario (L.26.07.1975 n.354) prevede che " ai fini del trattamento rieducativo, salvo i casi di impossibilitaŽ, al condannato e allŽinternato eŽassicurato il lavoro". Pertanto, vi è la possibilitaŽper i detenuti di poter svolgere un lavoro allŽesterno o allŽinterno dellŽistituto.

Detenuti, lavoro all'esterno

I detenuti e gli internati sono ammessi al lavoro esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutivo dopo lŽapprovazione del magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati sono ammessi a frequentare corsi di formazione professionale allŽesterno degli istituti penitenziari, viene loro offerta anche lŽopportunitaŽdi prestare la propria attivitaŽa titolo volontario e gratuito, come i progetti di pubblica utilitaŽorganizzati dalle Istituzioni amministrative statali, regionali, comunali o ancora organizzazioni sanitarie e internazionali. Inoltre , ai fini del ravvedimento, eŽprevista la possibilitaŽper i detenuti e gli internati di prestare attivitaŽ di volontariato e gratuito in favore delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. (Articolo 21, L. 26.07.1975 n.354 eŽmolto innovativo). I detenuti e gli internati ammessi al lavoro allŽesterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette. (Art.48 D.P.R. 30/06/2000 n.230).

Limiti per lŽammissione al lavoro allŽesterno

Possono essere ammessi al lavoro allŽesterno i condannati per i reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dellŽarticolo 4 bis dellŽordinamento penitenziario (delitti commessi per finalitaŽ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dellŽ ordine democratico), solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena e, comunque di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati allŽ ergastolo lŽassegnazione puoŽ avvenire dopo lŽespiazione di almeno dieci anni di pena, non possono essere assegnati al lavoro allŽesterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (art.416 bis c.p.) e per i reati commessi per favorire le attivitaŽdi stampo mafioso.

Lavoro penitenziario intramurario

Il lavoro allŽinterno dellŽIstituto penitenziario eŽdisciplinato dallŽarticolo 47 D.P.R. Giugno 2000 n.230, secondo cui le lavorazioni penitenziarie, sia allŽinterno sia allŽesterno dellŽistituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche lŽeventuale utilizzazione anche in comodato dei locali e delle attrezzature giaŽ esistenti negli istituti. In questo assetto normativo un ruolo determinante assumono le convenzioni con cooperative sociali, ad esempio quelle dirette alle lavorazioni penitenziarie atte a produrre determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche. Le cooperative sociali, possono avere altresì ad oggetto servizi che si svolgono allŽinterno dellŽ istituto, come quelli di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati (comma 3 art. 47 D.P.R. 30 Giugno 2000 n.230). Nei rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese e i detenuti, i datori di lavoro devono versare alla direzione dellŽIstituto la retribuzione spettante al prestatore di lavoro, al netto delle ritenute di legge, e lŽimporto di eventuali assegni familiari.

Legge Smuraglia

In questo quadro normativo delineato assume grande rilievo la legge Smuraglia (L. 22 Giugno 2000 n. 193), la quale include, nellŽarticolo 4, comma 1. Legge 8 Novembre 1991, n.381, come soggetti cd. "svantaggiati" le persone detenute o internate negli istituti penitenziari. La predetta legge ha applicato il sistema degli sgravi fiscali e contributivi alle aziende pubbliche e private che organizzano attivitaŽproduttive o di servizi allŽinterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate. Sulla base delle norme sopra esposte lo scopo delle legislatore eŽ quello di favorire, anche attraverso il lavoro o corsi di formazione professionale, il reinserimento nella societaŽ del detenuto al fine di eliminare o quanto meno ridurre le cause di disadattamento sociale.

Dottoressa Rosa Valenti

http://rosavalenticriminologo.blogspot.de/


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