Data: 11/07/2017 15:30:00 - Autore: Rosa Valenti

Dott.ssa Rosa Valenti - L'ordinamento penitenziario attribuisce al lavoro un ruolo centrale nel contesto dell'ampio apparato normativo del trattamento rieducativo volto a favorire la rieducazione e la risocializzazione del condannato e dell'internato.

L�articolo 15 dell�ordinamento penitenziario (L.26.07.1975 n.354) prevede che " ai fini del trattamento rieducativo, salvo i casi di impossibilita�, al condannato e all�internato e�assicurato il lavoro". Pertanto, vi � la possibilita�per i detenuti di poter svolgere un lavoro all�esterno o all�interno dell�istituto.

Detenuti, lavoro all'esterno

I detenuti e gli internati sono ammessi al lavoro esterno previa autorizzazione della competente autorit� giudiziaria, il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutivo dopo l�approvazione del magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati sono ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all�esterno degli istituti penitenziari, viene loro offerta anche l�opportunita�di prestare la propria attivita�a titolo volontario e gratuito, come i progetti di pubblica utilita�organizzati dalle Istituzioni amministrative statali, regionali, comunali o ancora organizzazioni sanitarie e internazionali. Inoltre , ai fini del ravvedimento, e�prevista la possibilita�per i detenuti e gli internati di prestare attivita� di volontariato e gratuito in favore delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. (Articolo 21, L. 26.07.1975 n.354 e�molto innovativo). I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all�esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette. (Art.48 D.P.R. 30/06/2000 n.230).

Limiti per l�ammissione al lavoro all�esterno

Possono essere ammessi al lavoro all�esterno i condannati per i reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell�articolo 4 bis dell�ordinamento penitenziario (delitti commessi per finalita� di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell� ordine democratico), solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena e, comunque di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all� ergastolo l�assegnazione puo� avvenire dopo l�espiazione di almeno dieci anni di pena, non possono essere assegnati al lavoro all�esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (art.416 bis c.p.) e per i reati commessi per favorire le attivita�di stampo mafioso.

Lavoro penitenziario intramurario

Il lavoro all�interno dell�Istituto penitenziario e�disciplinato dall�articolo 47 D.P.R. Giugno 2000 n.230, secondo cui le lavorazioni penitenziarie, sia all�interno sia all�esterno dell�istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l�eventuale utilizzazione anche in comodato dei locali e delle attrezzature gia� esistenti negli istituti. In questo assetto normativo un ruolo determinante assumono le convenzioni con cooperative sociali, ad esempio quelle dirette alle lavorazioni penitenziarie atte a produrre determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche. Le cooperative sociali, possono avere altres� ad oggetto servizi che si svolgono all�interno dell� istituto, come quelli di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati (comma 3 art. 47 D.P.R. 30 Giugno 2000 n.230). Nei rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese e i detenuti, i datori di lavoro devono versare alla direzione dell�Istituto la retribuzione spettante al prestatore di lavoro, al netto delle ritenute di legge, e l�importo di eventuali assegni familiari.

Legge Smuraglia

In questo quadro normativo delineato assume grande rilievo la legge Smuraglia (L. 22 Giugno 2000 n. 193), la quale include, nell�articolo 4, comma 1. Legge 8 Novembre 1991, n.381, come soggetti cd. "svantaggiati" le persone detenute o internate negli istituti penitenziari. La predetta legge ha applicato il sistema degli sgravi fiscali e contributivi alle aziende pubbliche e private che organizzano attivita�produttive o di servizi all�interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate. Sulla base delle norme sopra esposte lo scopo delle legislatore e� quello di favorire, anche attraverso il lavoro o corsi di formazione professionale, il reinserimento nella societa� del detenuto al fine di eliminare o quanto meno ridurre le cause di disadattamento sociale.

Dottoressa Rosa Valenti

http://rosavalenticriminologo.blogspot.de/


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