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Data: 09/07/2017 18:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Siamo in tema di Irap: le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, anche in sede processuale dove, a causa dell'errore commesso, ne derivi l'assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge. Irap ed errori nella dichiarazioneUna considerazione questa che scaturisce dalla lettura della sentenza in commento (Cass. n. 3210/2017), resa in materia di Irap e di contestazione della debenza del tributo frutto di errore nella dichiarazione presentata. Si tratta di una sentenza interessante ed utile in quanto, pur analizzando uno specifico caso, si ricollega a principi generali dell'ordinamento. L'Irap è l'imposta regionale sulle attività produttive: sin dal suo esordio ha suscitato molte polemiche nel mondo delle imprese. La pronuncia si richiama al principio generale dettato dall'art. 53 Cost. e pone attenzione alla figura del contribuente. Il casoNel caso commentato, l'interessato ricorre per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che ha confermato la legittimità della cartella di pagamento emessa a suo carico per il pagamento dell'Irap riferita ad un certo anno. Focalizzando il secondo motivo di ricorso, l'interessato prospetta un vizio della decisione collegato all'impossibilità di formulare nel giudizio promosso contro la cartella di pagamento le doglianze sull'insussistenza dei presupposti di assoggettabilità all'Irap del contribuente. La decisione della CassazioneLa Corte ritiene fondato questo motivo. Ha ritenuto (Cass. n. 4049/2015) che in tema di Irap il contribuente possa contestare la debenza del tributo (frutto di errore nella dichiarazione presentata) anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento, anche oltre la scadenza del termine ex art. 2 comma 8 bis D.P.R. n. 322/98, visto che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sin in sede processuale, dove a causa dell'errore commesso ne derivi (in contrasto con il principio di cui all'art. 53 Cost: tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva) l'assoggettamento del dichiarante ad un tributo più pesante di quello previsto dalla legge. In praticaQuesto principio non è stato seguito dal giudice di merito. In effetti quel giudice ha ritenuto che il contribuente, dopo aver pagato l'Irap, poteva solo proporre istanza di rimborso per sostenere la non debenza del tributo. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'avv. Francesco Pandolfi 3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
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