Data: 12/07/2017 12:00:00 - Autore: Francesca Servadei

Avv. Francesca Servadei - Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 23 marzo 2017, numero 31345, hanno definito il concetto di privata dimora.

La vicenda

Un uomo si introduceva nel ristorante in orario di chiusura ove portava via diversi oggetti.

L'uomo veniva condannato ai sensi dell'articolo 624-bis del codice penale e successivamente veniva proposto ricorso per Cassazione, in quanto la difesa lamentava che non si trattava di luogo di propria dimora oltretutto in orario di esercizio chiuso al pubblico.

La V Sezione investita della questione si trovava ad affrontare una fattispecie assai difficile; tale difficoltà derivava soprattutto dal fatto che molti erano stati gli orientamenti divergenti su tale problematica, alchè, al fine di dirimere ogni contrasto è stato necessario ricorrere alle Sezioni Unite. In modo particolare la V Sezione chiedeva delucidazioni del concetto di propria dimora relativamente ai suddetti luoghi: esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali ed in genere luoghi di lavoro nella specie in cui l'azione si compia non in orario di lavoro ed in assenza di addetti al lavoro nell'orario di chiusura.

La privata dimora secondo le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite riprendono il prevalente orientamento con il quale privata dimora implica un concetto più estensivo di abitazione, ossia un luogo dove il soggetto possa esercitare il cosiddetto ius excludendi, ossia inibire l'accesso al pubblico, anche in determinati orari e che vengano compiuti atti della vita privata, facendoci rientrare anche attività di carattere commerciale ed imprenditoriale (cfr. sentenze n. 24763/2015; n. 6210/2015). Nonostante ciò tale orientamento contrasta con l'interpretazione della norma ex articolo 624 bis del codice penale.

Le Sezioni Unite specificano che la privata dimora deve avere delle specifiche caratteristiche, in quanto trattasi di una proiezione parziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale, trovando tale concetto riscontro anche in ambito costituzionale ed in modo particolare ai sensi dell'articolo 14 della Carta Costituzionale; il medesimo orientamento si ritrova nella pronuncia 26795/2006.

Le Sezioni Unite riconducono il concetto di privata dimora a tre importanti aspetti: 1) luogo di manifestazione della vita privata, riparato da intrusioni esterne; b) rapporto di stabilità tra persona e luogo; c) necessario consenso del proprietario per l'accessibilità sul luogo.

Alla luce di questi tre elementi le Sezioni Unite hanno potuto gettare le basi per il concetto di luogo di privata dimora nel caso in cui tale luogo sia un esercizio commerciale ovvero altri luoghi di lavoro aperti al pubblico.

Gli Ermellini affermano che il compiere atti della vita privata non è elemento sufficiente per qualificarli luoghi di privata dimora, in quanto trattasi di luoghi accessibili a tutti senza il previo consenso del titolare. Dagli aspetti ora enucleati, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che la fattispecie in esame non rientra nella norma 624 bis del codice penale, bensì nella fattispecie di furto semplice, 624 c.p., aggravato ex articolo 625 1° comma, numero 2 del Codice penale.

Avv. Francesca Servadei

Studio Legale Servadei

Cell. 3496052621

Lariano(Roma)


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