Data: 14/07/2017 16:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Cos'è il netting

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Le fattispecie di netting configurabili nel nostro ordinamento si caratterizzano per aspetti peculiari che le rendono profondamente diverse l'una dall'altra.

Netting of payments

La prima è costituita dal netting of payments, ovverosia dall'accordo in forza del quale le parti si impegnano a effettuare un solo pagamento (netto) in caso di debiti e crediti reciproci, i cui importi siano espressi nella stessa divisa e scadano con pari valuta.

Questo tipo di compensazione opera al momento del pagamento e minimizza i costi dell'operazione, perché riduce il numero dei pagamenti e, diminuendo gli importi da trasferire, limita il rischio di consegna, cioè che nel momento in cui le parti debbano l'una consegnare all'altra i titoli in cambio del prezzo una di esse non adempia contestualmente.

Inalterato rimane invece il rischio connesso all'inadempimento della controparte (rischio di credito).

Netting by novation

La seconda fattispecie viene identificata con l'espressione netting by novation: in questa ipotesi le singole operazioni tra le due parti si considerano estinte e sostituite da una nuova, il cui valore risulta pari alla somma algebrica dei valori originari, sempre che si tratti di importi denominati nella stessa divisa e con la medesima scadenza, alla stregua di un procedimento continuo, automatico e indefinitamente ripetibile.

Il miglioramento rispetto al netting of payments si rinviene nel fatto che in tal modo si riduce l'ammontare delle operazioni al risultato dalla novazione, così limitando sia il rischio di credito che il rischio relativo ai possibili riflessi dell'insolvenza di una parte sull'intero sistema (rischio sistemico).

Il sistema ha però un'efficacia limitata, in quanto richiede l'omogeneità delle prestazioni e l'identità di scadenza dell'obbligazione.

Netting by close-out

L'ultima ipotesi è infine il netting by close-out. In questo caso, qualora una parte sia inadempiente o insolvente, tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla divisa in cui sono espresse e dalla loro scadenza, si ritengono scadute e sono sostituite da un'unica obbligazione che rappresenta l'esposizione netta di uno dei due contraenti nei confronti dell'altro.

La clausola diviene efficace solo al verificarsi di eventi determinati e, di conseguenza, non ha alcuna influenza sul rischio di consegna e sul rischio sistemico. In questa prospettiva, risulta pertanto evidente come, in termini assoluti, la migliore protezione sia offerta dalla combinazione del netting by novation e del netting by close-out.

Applicazioni del netting

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Il netting in linea generale si applica, ed è opponibile ai terzi, nel caso in cui gli ordini di trasferimento (cioè l'ordine di mettere a disposizione di un terzo una somma di denaro per un pagamento e quello di trasferire la titolarità degli strumenti finanziari o i diritti su di essi) siano immessi in un sistema prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza, la quale a sua volta è definita come una procedura concorsuale prevista dalla legge, di uno Stato membro o di un paese terzo, per liquidare un partecipante o riorganizzarlo, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti all'attività.

Netting multilaterale e bilaterale

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Attualmente il netting è essenzialmente multilaterale nei mercati regolamentati, dove il suo impiego è possibile grazie all'intervento della clearing house, e bilaterale, tra le parti contraenti di ciascun master agreement, nel caso di derivati OTC. È tuttavia stata sottolineata l'opportunità di creare circuiti di compensazione multilaterale specifici per contratti OTC di tipi determinati, innovazione che da un lato contribuirebbe all'abbattimento dei rischi e, in conseguenza, dei costi transattivi, là dove, dall'altro, si consentirebbe alle autorità di vigilanza di estendere l'area del proprio intervento.

Si aggiunga che già esiste un servizio di clearing per derivati OTC, nelle forme del netting multilaterale (in particolare, si tratta di close-out netting) svolto dalla London Clearing House, che ha iniziato ad offrirlo, nel 1999, anche sul mercato USA.

L'impiego di clausole che consentano il netting ha l'effetto di ridurre il rischio insito in una posizione dall'intero ammontare del credito al solo saldo, ove creditorio, verso la controparte, con l'importante conseguenza, per le banche e gli intermediari, di ridurre la quantità di capitale proprio impiegato al fine di rispettare le norme in tema di solvency ratio e di patrimonio di vigilanza.

Netting sul piano legislativo

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Una prima accettazione del netting come strumento di riduzione del rischio venne dalla direttiva 96/10/CE, la quale, modificando la direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989, ha consentito la riduzione al saldo delle posizioni come base per calcolare il necessario patrimonio di vigilanza, qualora ricorra un contratto che preveda il netting by close-out e la validità di tale clausola sia attestata da un apposito parere.

Il netting ha poi trovato definitivo riconoscimento sul piano normativo con la direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998, che avrebbe dovuto essere recepita, sul piano legislativo, regolamentare ed amministrativo, entro l'11 dicembre 1999 (art. 11, comma 1o). In questa sede il netting è definito come « la conversione in un'unica posizione a debito e a credito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti hanno nei confronti di uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto » (art. 2, lett. k)).

Come è evidente dal testo riportato e come ben precisa il testo (art. 1, lett. a) e art. 2, lett. a)), le disposizioni della direttiva sono riferite al netting multilaterale, in quanto le disposizioni si applicano ai partecipanti ai sistemi così come ai sistemi, questi ultimi definiti, per quanto sia in questa sede rilevante, come accordi formali tra tre o più partecipanti, oltre a soggetti eventualmente previsti dal sistema (agente di regolamento, controparte centrale, stanza di compensazione, partecipanti indiretti).

Avv. Giampaolo Morini

legalfinancegpm@gmail.com


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