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Data: 15/07/2017 16:00:00 - Autore: Giampaolo Morini Avv. Giampaolo Morini - Gli interessi sono una particolare obbligazione pecuniaria, avente carattere accessorio rispetto ad una obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario[1]. Interessi: la caratteristica dell'accessorietàLa caratteristica dell'accessorietà viene utilizzata per distinguere gli interessi dalla rendita dove manca un debito di capitale, e dalle rate relative a forme di finanziamento il cui pagamento frazionato di capitale e interesse sono una modalità di adempimento dell'obbligazione[2]. Non si deve pensare che l'attribuzione agli interessi del connotato accessorio, renda gli stessi meno importanti dell'obbligazione che li ha generati, poiché gli interessi, rappresentano, in alcuni contratti elemento che connota il rapporto sinallagmatico: accessorio significa semplicemente che la sua esistenza dipende dal'esistenza di un debito di capitale. Giacché il presente lavoro, vuol proporre spunti per una lettura attuale dell'istituto interessi, si ricorda che autorevole dottrina (BIANCA) non riconduce gli interessi alla macrocategoria del capitale, ma ritiene, quest'ultima fonte degli interessi quali frutti civili, individuando poi, gli interessi: su somme liquide ed esigibili; sul prezzo di cosa fruttifera già in possesso del compratore; sulle somme dovute a titolo risarcitorio e indennitario[3]. La caratteristica della accessorietà, trova una resistenza naturale negli articoli 983 comma 2, 1005 comma 3, 1009 comma 1, 1010 comma 3 c.c che disciplinano gli obblighi dell'usufruttuario, trattano l'obbligazione di interessi calcolata rispetto ad una somma capitale, che non è un'obbligazione dell'usufruttuario: in questi casi la legge prescinde dall'esistenza di una obbligazione restitutoria principale. La prova della debenza degli interessiLa giurisprudenza ritiene, proprio in virtù del carattere accessorio dell'interesse, la prova della debenza degli interessi, una volta accertata l'esigibilità e le liquidità del credito (pecuniario) che li ha prodotti[4].
Una volta che la sentenza o il provvedimento abbiano acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi da sè. E siccome li produce, sino al momento in cui il credito non è estinto, in misura predeterminata, come effetto che la legge ricollega direttamente al fatto della condanna dal momento in cui diviene esecutiva, non c'è bisogno che il giudice pronunci condanna. Al pagamento di tali interessi perché essi siano da considerare non solo dovuti, ma. coperti dalla, efficacia esecutiva del titolo[5]
La disciplina dell'usufrutto porta dunque a ritenere che l'enunciato della accessorietà non è necessario dal momento che la legge far sorgere un'obbligazione di interessi senza una corrispondente obbligazione principale. Resta comunque valido l'assunto secondo cui la decorrenza degli interessi inizia con il sorgere dell'obbligazione principale e termina con la sua estinzione rilegando ad eccezione l'ipotesi dell'usufrutto. L'accessorietà, è riferibile al solo momento genetico[6] dell'obbligazione mentre gli interessi già maturati costituiscono un'obbligazione pecuniaria che nel suo successivo sviluppo è autonoma rispetto a quella principale. Facendo una disamina sulle vicende possibili legate all'obbligazione principale e per interessi, si ricava che a fronte di una dichiarazione di nullità, annullabilità o rescissione dell'obbligazione principale deriverà la caducazione anche degli interessi, tuttavia, al di là del caso citato, la sorte dell'obbligazione principale non segue sempre e necessariamente quella dell'obbligazione interessi potendo, quest'ultima, formare oggetto di separati atti giuridici. Ecco allora che la rimessione del debito in linea capitale non estinguerà l'obbligazione degli interessi, così come la prescrizione dell'obbligazione principale non avrà riflesso alcuno sulla prescrizione quinquennale degli interessi, anzi, l'atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione relativamente al capitale non interromperà la prescrizione del credito per gli interessi.
È da escludere che costituisca riconoscimento del debito accessorio, idoneo ex art. 2944 c.c. ad interrompere la prescrizione, l'intervenuto pagamento del debito capitale in quanto interessi legali e rivalutazione monetaria, pur costituendo parte integrante e componenti essenziali del credito base pagato con ritardo, conservano tuttavia la loro autonomia causale; il che porta a escludere che dall'avvenuto pagamento della sorte capitale possa desumersi la sicura intenzione del solvens di riconoscere il proprio debito anche per la parte accessoria[7].4
La prescrizioneL'autonomia degli interessi è particolarmente evidente in relazione alla prescrizione. Premesso il noto dato normativo per cui il credito per interessi si prescrive nel termine quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c., sia la dottrina che la giurisprudenza, ha rilevato tre corollari: a) la prescrizione del debito principale non determina al prescrizione del debito per interessi[8]; b) gli atti interruttivi la prescrizione relativi al capitale non interrompe il decorso del termine di prescrizione sul credito per interessi la Corte di cassazione si è espressa in più occasione sostenendo che è escluso l'estensione degli effetti dell'interruzione della prescrizione, scaturenti dal riconoscimento del debito nella somma sopra indicata, anche al credito per gli interessi, dato il loro legame solo genetico di accessorietà col capitale, che rende i relativi diritti suscettibili di negoziazione autonoma, e rilevando che la norma dell'art. 2948 c.c. diversamente opinando, sarebbe vanificata[9].
Sul punto, tuttavia la giurisprudenza[10] non ha raggiunto un orientamento unitario, infatti pur ribadendo che l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorietà all'obbligazione principale solo nel momento genetico e le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dagli atti interruttivi riguardanti esclusivamente quest'ultima e che, costituendo una prestazione dovuta in base ad una causa debendi continuativa, la relativa prescrizione è quella quinquennale regolata dall'art. 2948, n. 4, c.c.[11] precisa: "a diversa conclusione può pervenirsi soltanto ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, giacché unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale. La rinunzia alla prescrizione del debito principale non si estende automaticamente al debito in linea di interessi, non potendosi dubitare, dell'autonomia del diritto di credito relativo agli interessi rispetto a quello avente ad oggetto la sorte capitale, per cui ben può il debitore rinunciare all'operatività della prescrizione solo con riferimento ad una delle due componenti del credito[12].
La giurisprudenza insegna inoltre che gli interessi può essere oggetto di atti di disposizione separati rispetto a quelli relativi al credito pecuniario principale, per cui il credito per gli interessi, dato il loro legame solo genetico di accessorietà col capitale, che rende i relativi diritti suscettibili di negoziazione autonoma, e rilevando che la norma dell'art. 2948 c.c. diversamente opinando, sarebbe vanificata[13].
Tale autonomia dovrà, tuttavia essere oggetto di una attenta indagine dal punto di vista funzionale e in relazione al tipo di interesse in gioco. Gli interessi anatocisticiIl rapporto di autonomia e accessorietà si ha inoltre in relazione agli interessi anatocistici (art. 1283 c.c.) che possiamo distinguere rispetto agli interessi primari (corrispettivi o compensativi, mai moratori). Tra interessi primari e anatocistici, si può sin d'ora individuare la differenza sotto il profilo della loro natura (a), naturalmente diversa visto che sotto il profilo causale. L'anatocismo disciplinato dall'art. 1283 c.c. si pone come limite all'art. 1282 c. 1 c.c. che diversamente sarebbe applicabile anche al debito di interessi semplicemente maturati[14]. Tale rilievo assume notevole importanza in relazione ad un altro concetto, spesso confuso con quello dell'anatocismo e che prende il nome capitalizzazione. Ebbene, l'art. 1282 c. 1 c.c. potrebbe non porre alcun divieto a tale fenomeno (salvo la disciplina speciale – art. 120 TUB). Le differenze tra interessi primari ed anatocistici, corrono inoltre in relazione al saggio (b), che può essere diverso, la legge non pone alcun limite salvo la legge antiusura (108/1996), ed alla relativa decorrenza (c), l'art. 1282, e 1283 indicano condizioni e dies a quo ben determinati: la decorrenza degli interessi inizia solo con il sorgere dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione della stessa salvo diverso accordo (vedi artt. 1193 e 1194 c.c.) Il profili dell'autonomia e accessorietà, ha inoltre rilievo sotto il profilo processuale per il quale si rimanda la trattazione alle pagine seguenti. Vai alla risorsa per il calcolo degli interessi Avv. Giampaolo Morini legalfinancegpm@gmail.com
[1] A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di dirito privato, ed. 22, Milano, 2015, 402. [2] Quadri, in Trattato di diritto privato, diretto da Pietro Rescigno, vol. 9, Torino, 2005, 644. Anche, Breccia, Le Obbligazioni, 351. [3] Bianca, Diritto Civile, vol. 4, Milano, 1990, 180 – 188. [4] Cass. Civ. 24 febbraio 2001 n. 5913; ex multis: Cass. Civ. 29 gennaio 2003 n. 1265. Cass. Civ. 12 aprile 2011 n. 8298. [5] Cass. Civ. 12 aprile 2011 n. 8298. Ex multis: Cass. 14 maggio 2003 n. 7371, cfr. nello stesso senso già Cass. 21 aprile 1999 n. 3944. [6] Scozzafava, Gli interessi dei capitali, Milano, 2001. [7] TAR Puglia, Sez. I, 21 marzo 2003 n. 1352 [8] Libertini, voce Interessi, Enc. Del Diritto, vol. XXII, Milano, 1972. [9] Cass. Civ. 14 marzo 2007 n. 5954; Cass. Civ. 2 ottobre 1980 n. 5343. [10] Cass. Civ. 27 novembre 2009 n. 25047. [11] Ex multis: Cass. civ., sez. 5, sent. 14 marzo 2007, n. 5954; Cass. civ., sez. 2, sent. 30 marzo 2001, n. 4704. [12] Cass. Civ. 30 dicembre 1997 n. 13097. [13] Vedi nota 40. [14] Libertini, op. cit., 136. |
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