Data: 16/07/2017 12:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Concetto di creativit�

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Il concetto giuridico di creativit�, ex art. 1 legge n. 633 del 1941, non si identifica con quello di creazione, originalit� e novit� assoluta, bens�, con la personale e individuale espressione di un'oggettivit� appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 cit. L'opera riceve dunque protezione se � espressione di un atto creativo, pur minimo, e consistente in idee e nozioni semplici, che siano pur tuttavia ricomprensibili nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. n. 5089/2004).

La protezione della creativit�

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La creativit� non � costituita dall'idea di per s�, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettivit�, di modo che la stessa idea pu� essere alla base di diverse opere d'autore, che sono o possono essere diverse per la creativit� soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione.

Il valore artistico

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Venendo ora ad esaminare il valore artistico, occorre preliminarmente rammentare sotto il profilo processuale che la prova della sussistenza di tale requisito compete alla parte che invoca la protezione del disegno industriale ai sensi della legge sul diritto d'autore e che l'accertamento in concreto della sussistenza di tale requisito compete al giudice di merito che dovr� basarsi sulle prove prodotte dalla parte eventualmente facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio richiesta ad esperti.

Ci� posto, il concetto di valore artistico non appare suscettibile di essere perimetrato in una definizione che ne racchiuda tutti gli aspetti e che rivesta carattere esaustivo.

Ci� risulta di tutta evidenza dal diverso modo di intendere il concetto in esame da parte della dottrina e della giurisprudenza sia a livello nazionale che europeo.

Sembra quindi pi� appropriato individuare, in luogo di una definizione onnicomprensiva di valore artistico, una serie di parametri di accertamento cui possa di volta in volta far riferimento il giudice di merito in relazione alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione.

I parametri di accertamento del valore artistico

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Non � dubbio che i suddetti parametri presentino aspetti sia di carattere soggettivo che oggettivo.

Sotto il primo aspetto un parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto che il valore artistico in esame sussistesse quando l'opera di design industriale � idonea a suscitare emozioni estetiche.

Parimenti di spiccato carattere soggettivo, ancorch� ancorato ad un criterio comparativo, � l'altro tipo di valutazione imperniato sull'accertamento della maggiore creativit� o originalit� delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato e che trascenda dalla funzionalit� pratica del bene per assumere una propria autonoma e distinta rilevanza.

Appare peraltro inevitabile rilevare che nelle valutazioni del valore artistico fin qui descritte rientrino delle componenti soggettive che discendono dal senso estetico di chi effettua la valutazione, dalla sua cultura, dalla sua sensibilit� artistica, dal suo gusto, dal suo sistema percettivo e da quant'altro.

La possibile rilevante diversit� di valutazioni che possono essere effettuate dai diversi soggetti sul valore artistico della stessa opera di disegno industriale rendono necessaria l'individuazione di una serie di parametri maggiormente oggettivi che, corroborando e dando consistenza alle impressioni soggettive, possano tendere ad uniformare le possibili decisioni assunte dai giudici sulla medesima fattispecie.

In tal senso il criterio forse pi� rilevante appare essere quello del riconoscimento che l'oggetto di design ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualit� estetiche ed artistiche che consentano di attribuire a detto oggetto un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalit� e della mera eleganza e gradevolezza delle forme.

La circostanze che evidenziano siffatto riconoscimento possono essere, tra l'altro, l'esposizione dell'opera in mostre o in musei, la pubblicazione su riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore e quant'altro.

In tale contesto ulteriore elemento che pu� evidenziare il carattere artistico pu� essere costituito dalla circostanza che un opera di design industriale divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non gi� in quello puramente commerciale oppure che in quest'ultimo mercato l'opera acquisti un valore particolarmente elevato da lasciare intende che la valore puramente commerciale si sia aggiunto nella valutazione del pubblico anche quello artistico.

Tali ultimi elementi pongono in certo qual modo in evidenza la circostanza che il valore artistico � un elemento in grado di dare un valore diverso ed aggiunto al prodotto rispetto a quello della sua funzionalit�.

E' stato, peraltro, correttamente osservato dalla dottrina che il parametro oggettivo in esame � in qualche modo condizionato dal dato temporale che � costituito dal tempo comunque necessario richiesto affinch� un opera di disegno industriale ottenga le valutazioni ed i riconoscimenti dianzi detti. Lo stesso pertanto non pu� avere un valore assoluto ma dovr� essere valutato di caso in caso.

Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in ordine al fatto che un opera di design sia stata creata da un noto artista; circostanza che induce a ritenere di per s� il valore artistico dell'opera. Occorre peraltro considerare che non necessariamente un noto artista produce sempre ed in ogni caso opere di valore artistico, cos� come, al contrario, � ben possibile che artisti ancora non riconosciuti per tali producano opere aventi il predetto valore.

Deve in conclusione ritenersi che spetta all'interprete, facendo corretta applicazione dei canoni interpretativi dianzi indicati, sia pure in forma non esaustiva, accertare di volta in volta, in relazione alla peculiarit� di ciascuna fattispecie l'esistenza o meno del valore artistico dell'opera.

Avv. Giampaolo Morini

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