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Data: 14/07/2017 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Ormai è noto a tutti che il tenore di vita è stato escluso dalla Corte di cassazione dai parametri da valutare onde verificare il diritto dell'ex coniuge all'assegno divorzile. La notizia, infatti, negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé (leggi: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni"). Non tutta la giurisprudenza, però, ha deciso di adeguarsi ai dettami della Corte, tanto che, con la sentenza del 1° giugno 2017 qui sotto allegata, il Tribunale di Udine ha preferito continuare a tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, unitamente agli ulteriori elementi di cui all'articolo 5 della legge numero 898/1970, prediligendo il vecchio orientamento, definito maggioritario. Il diritto all'assegno divorzile, per il giudice friulano, va quindi valutato dapprima in astratto, osservando gli effettivi mezzi del richiedente e raffrontandoli al tenore di vita del quale questi godeva quando il matrimonio era ancora in essere. In una seconda fase, poi, va determinato l'importo concreto del contributo, tenendo conto di tutti gli altri criteri previsti dalla legge, come la condizione dei coniugi, l'apporto che ognuno dava alla conduzione familiare, la durata del matrimonio. I limiti della posizione della CassazioneLa sentenza numero 11504/2017 della Corte di cassazione, invece, incontrerebbe un limite fondamentale per il Tribunale di Udine: quello di valutare l'adeguatezza dei redditi del coniuge che richiede l'assegno divorzile tenendo conto del raggiungimento dell'indipendenza economica, senza però ancorare il relativo giudizio a un parametro effettivo e rendendolo così del tutto astratto. A tal proposito, non è possibile affidare ai giudici il compito di colmare la lacuna che ha lasciato il legislatore nel definire i "mezzi adeguati": l'articolo 5 della legge sul divorzio lascerebbe chiaramente intendere che l'assegno divorzile debba essere parametrato a tutti i criteri ivi indicati e, quindi, anche al tenore di vita. Di conseguenza, come si legge in sentenza, non è adeguato distinguere tra adeguatezza dei mezzi e criteri che attengono alla misura dell'assegno, ma è piuttosto opportuno leggere il testo della norma in maniera congiunta, pervenendo così "ad un'equa ponderazione di quello che è lo scioglimento di un precedente legame solidaristico, con effetti ex nunc e non ex tunc". |
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