Data: 14/07/2017 19:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, il decreto n. 108/2017 attuativo della direttiva europea relativa all'ordine europeo di indagine penale.

Il provvedimento (sotto allegato) entrerà in vigore il prossimo 28 luglio ed ha il fine di migliorare e semplificare la cooperazione giudiziaria fra Stati membri. Sarà sufficiente, infatti, la trasmissione diretta tra autorità giudiziarie nazionali per richiedere la ricerca di prove di un altro paese, andando a ridurre così gli interventi ministeriali. Viene potenziata, inoltre, l'azione di contrasto per alcuni delitti particolarmente gravi per i quali non necessita il requisito di doppia incriminazione. Novità anche sul fronte degli strumenti investigativi e probatori più sensibili e invasivi.

L'ordine di indagine europeo

L'ordine europeo di indagine penale, recita l'art. 2 del decreto, è il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria o amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, "per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili".

L'attuazione di questo strumento, spiega in una nota il ministro della giustizia Andrea Orlando, che ieri ha firmato il decreto attuativo, della direttiva 2014/41/Ue, "consentirà alle autorità giudiziarie del nostro Paese di ricevere dagli altri Stati membri dell'Unione e di offrire loro una collaborazione estesa a tutti i mezzi di investigazione e di prova, con l'eccezione delle sole attività già disciplinate in altre fonti dell'Unione", come ad esempio, le squadre investigative comuni, previste da una decisione quadro attuata con il d. lgs. n. 34/2016.

Le tappe dell'attuazione, ricorda via Arenula sono state segnate dai decreti legislativi attraverso i quali, negli ultimi tre anni, sono stati attuati gli "atti normativi dell'Unione dedicati alla tutela della vittima del reato, alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione, al riconoscimento dei provvedimenti assunti 'in absentia', alle squadre investigative comuni, all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di blocco e sequestro dei beni, alla possibilità di eseguire in altri Stati membri le misure cautelari e pene non detentive, al casellario giudiziario europeo".

Le principali novità dell'ordine di indagine europeo

La cooperazione si discosta, spiega ancora il ministero, "dal tradizionale strumento rogatoriale per il fatto di avvenire attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie, con riduzione dell'intervento ministeriale al solo caso nel quale occorra risolvere difficoltà di trasmissione".

Le valutazioni relative alla compatibilità dell'atto investigativo richiesto con i principi nazionali, sono rimesse alle autorità giudiziarie dello stato di esecuzione, "così come la segnalazione della possibilità di perseguire l'obiettivo investigativo o probatorio con mezzi meno invasivi di quelli richiesti".

Vengono, inoltre, sanciti "termini di risposta stringenti e l'obbligo di motivare il rifiuto, totale o parziale, di dare esecuzione all'ordine investigativo emesso dalle Autorità di un altro Paese". 

Come avviene, peraltro, per altri strumenti, come il mandato di arresto europeo, anche nella valutazione dell'ordine di indagine, continua via Arenula, "le autorità di esecuzione non potranno trincerarsi dietro il difetto del requisito di doppia incriminazione, quando l'indagine o il processo in corso presso lo Stato di emissione riguardino alcune categorie di delitti particolarmente gravi o corrispondenti a interessi prioritari dell'Unione europea".

Il compito di emettere ed eseguire gli ordini investigativi è stato assegnato alle procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto, in luogo dei procuratori generali presso le corti d'appello.

Vengono distinte due ipotesi di ordine di indagine: quello emesso dall'autorità italiana (procedura attiva) e quello emesso dall'autorità straniera (procedura passiva). Nella prima ipotesi, ad essere disciplinata è la sola fase di emissione, mentre l'esecuzione avverrà in base alle regole dello stato straniero di esecuzione. Nella seconda, invece, posto che l'ordine sarà già emesso dall'autorità straniera, viene disciplinata solo la fase di esecuzione. In entrambe, in ogni caso, è previsto, previo accordo tra le due autorità, l'intervento nell'esecuzione anche da parte dell'autorità di emissione.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di attivare il procedimento, data sia al difensore dell'indagato o dell'imputato sia al difensore della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura preventiva.


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