Data: 16/07/2017 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Va escluso il taglio al compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio poiché la riduzione si applica in base a tabelle datate (ferme al 2002) e non opera per i consulenti del P.M.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis d.p.r. n. 115/2002

L'art. 106-bis del Dpr n. 115/2002, introdotto dalla Finanziaria 2014, va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non sottoposte al necessario adeguamento triennale (ex art. 54 dello stesso d.P.R.).
L'illegittimità è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 178/2017 (qui sotto allegata) a seguito della questione sollevata dal Tribunale di Grosseto, e segue la linea già tracciata con la sentenza n. 192/2015 che aveva per le stesse ragioni bocciato il taglio dei compensi agli ausiliari del magistrati, fermi da oltre dieci anni.
Il legislatore che aveva stabilito un significativo e drastico intervento di riduzione, spiegarono i giudici all'epoca, non poteva ignorare che si trattava di compensi che, ai sensi dell'art. 54 dello stesso d.P.R., sarebbero dovuti essere rivalutati su base triennale, cosa che non era accaduta per oltre un decennio rendere la base tariffaria ormai seriamente sproporzionata per difetto.

CTP: no al taglio di 1/3 dei compensi

La stessa risposta giunge quanto ai consulenti tecnici di parte, disciplina che secondo il giudice rimettente appare in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché, in virtù della richiamata sentenza della Consulta, la riduzione di un terzo dei compensi penalizzerebbe irragionevolmente il consulente tecnico di parte rispetto all'ausiliario del magistrato.
Non si discute sulle esigenze di spending review introdotte dal legislatore con la legge n. 147/2013 che ha stabilito che venissero tagliati di un terzo gli importi spettanti anche al difensore, all'ausiliario del magistrato, oltre che al consulente tecnico di parte, nonché all'investigatore privato autorizzato, nominati in un processo penale in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia, si tratta di una disciplina irragionevole nella misura in cui la riduzione interviene su tabelle ormai non più aggiornate da lungo tempo e i cui valori di partenza, rispetto alle comuni tariffe professionali, già scontano la diminuzione derivante dalla natura pubblicistica della prestazione richiesta all'ausiliario del magistrato. Sostanzialmente, dunque, laddove le tariffe venissero aggiornate la riduzione potrebbe tornare a operare.

Così come avvenuto per gli ausiliari del giudice, va dunque estesa la decisione della Consulta anche agli onorari del consulente tecnico di parte poiché l'intervento legislativo che non ha tenuto conto del contesto normativo nel quale è stato disposto, e delle condizioni che, di fatto, caratterizzano la materia e il settore sui quali è operato l'intervento stesso.

Fondata anche la doglianza secondo cui tale sistema di compensi avrebbe quale ricaduta l'allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, conseguenza che potrebbe rientrare plausibilmente tra le ricadute di sistema prodotte dall'irragionevole decurtazione censurata, tanto più che, come evidenziato dalla sentenza n. 192 del 2015, mentre l'ausiliario del magistrato rende prestazioni non rifiutabili (art. 221 codice di procedura penale), sul consulente di parte non grava tale obbligo.
Ancora, per la dichiarazione di illegittimità, appare decisiva anche la circostanza per cui, a differenza degli onorari del consulente della parte privata, quelli del consulente nominato dal pubblico ministero non subiscono la riduzione di un terzo prevista dalla disposizione censurata.

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