Data: 20/07/2017 22:20:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Periodo di verifiche e aggiornamenti per gli avvocati per quanto riguarda le polizze per la responsabilit� civile derivante dall'esercizio della professione e dagli altri rischi dell'attivit� di studio.

In sostanza, a partire dall'11 ottobre scatta l'operativit� dei parametri contenuti del D.M. del 22 settembre 2016 chiamato a disciplinare "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilit� civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato" (per approfondimenti: Avvocati: al via l'assicurazione obbligatoria, ecco il decreto).

Ai legale � dunque richiesto di verificare se la propria polizza risponde ai nuovi standard legislativi oppure necessita di modifiche e integrazioni che dovranno avvenire entro il suindicato termine e non alla scadenza dei contratti gi� stipulati, pena la commissione di un illecito disciplinare.

L'obbligo di assicurazione per gli avvocati

Imposto a tutti i professionisti dal d.l. 138/2011, l'assicurazione obbligatoria � stata disciplinata per gli avvocati dall'art. 12 della Riforma Forense, legge 247/2012, il quale ha stabilito l'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilit� civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

A questo si aggiunge l'obbligo di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a s� e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attivit� svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualit� di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Il decreto ministeriale � poi intervenuto, come previsto dalla stessa legge forense, a stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze. In particolare, l'art. 1 stabilisce l'oggetto della polizza assicurativa che dovr� coprire tutti i danni che l'avvocato dovesse colposamente causare (anche per colpa grave) a clienti o terzi nello svolgimento dell'attivit� professionale; a questi si aggiungono i danni che derivano dai fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

In caso di responsabilit� solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione dovr� prevedere la copertura della responsabilit� per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Quanto alle fasce di rischio e massimali (art. 3 del decreto) vanno garantiti importi proporzionalmente crescenti in relazione al fatturato e alle dimensioni dello studio: dal minimo obbligatorio di 350mila euro per chi svolge attivit� individuale e possiede un fatturato inferiore a 30mila euro, si possono raggiungere anche i 5 e 10 milioni all'anno per gli studi pi� grandi che contano oltre dieci professionisti organizzati collettivamente.
In presenza di franchigie e scoperti, inoltre, l'assicuratore sar� comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facolt� di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Per avvocati e collaboratori, praticanti o dipendenti non soggetti a copertura assicurativa obbligatoria Inail, la polizza dovr� altres� prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivit� professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidit� permanente o l'invalidit� temporanea, nonch� delle spese mediche.
A partire dall'11 ottobre diventer� definitivo l'obbligo di stipulare la copertura assicurativa in base a tali criteri e gli avvocati gi� in possesso di polizza avranno l'obbligo di adeguarla alle disposizioni dettate dal decreto.

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