Data: 18/07/2017 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non paga l'IRAP la madre avvocato che, nella prima fase di vita del bambino, si avvale di un collaboratore. Ci� in quanto la collaborazione occasionale, determinata da una situazione eccezionale, non integra l'autonoma organizzazione che �, invece, presupposto richiesto dalla legge per l'applicazione dell'imposta.

La vicenda

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 17463/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso della professionista "neomamma" che si era vista assoggettare all'imposta.

Sbaglia la CTR a ritenere che la contribuente debba pagare l'imposta poich� si era avvalsa della collaborazione di una collega nell'espletamento dell'attivit� professionale e che aveva utilizzato beni strumentali ammortizzabili.

La Commissione Tributaria, infatti, omette di considerare che la professionista era diventata nel frattempo madre di un bambino pertanto, in via del tutto eccezionale e per un limitato periodo di tempo, si era avvalsa della collaborazione esterna e saltuaria di un giovane avvocato per pratiche specifiche, adempimenti di cancelleria e attivit� di ricerca.

Stante l'eccezionalit� della situazione, pertanto, la collaborazione professionale avrebbe presentato non i caratteri dell'autonoma organizzazione bens� dell'occasionalit�.

Niente IRAP alla neomamma per il collaboratore temporaneo

Gli Ermellini rammentano che l'esercizio abituale di una attivit� autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi � previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/97 quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP.

Difatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in s�, ma la capacit� produttiva che deriva dalla "autonoma organizzazione", non coincidente con l'autorganizzazione, ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista.

A tale pronuncia si � adeguata la giurisprudenza di Cassazione affermando che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilit� ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivit� in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La nozione di autonoma organizzazione, secondo tale orientamento, va definita come "contesto organizzativo esterno", diverso e ulteriore rispetto al mero ausilio dell'attivit� personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito � portatore e interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Il ricorso va dunque accolto.

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