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Data: 21/07/2017 19:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Lo scorso 4 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo numero 90/2017, che ha dato attuazione in Italia alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Dopo neanche due settimane, il 17 luglio, il Consiglio Nazionale Forense ha quindi trasmesso ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati le linee guida in materia di antiriciclaggio (qui sotto allegate). Le novità per gli avvocatiPer gli avvocati, infatti, le novità che derivano dal recente decreto sono molteplici, a partire dall'abolizione dell'obbligo di tenere il registro clienti: da oggi in poi basta conservare i documenti di identificazione. Ad essa si aggiungono la rivisitazione della struttura dell'adeguata verifica della clientela, l'estensione dell'applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio e la revisione del sistema sanzionatorio. Obbligo di segnalazioneLa Commissione Antiriciclaggio del CNF ha quindi ritenuto opportuno procedere con l'aggiornamento delle FAQ che erano state pubblicate lo scorso novembre 2016, allegandole alla comunicazione agli Ordini. Scorrendo tra le stesse, particolarmente interessanti sono i chiarimenti circa l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, che onera il legale di segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia tutte quelle operazioni che appaiono ragionevolmente finanziate con fondi di provenienza illecita o volte al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Il CNF, infatti, ha offerto agli avvocati gli strumenti utili per potersi quantomeno orientare ai fini della segnalazioni, chiarendo la portata dei vari indicatori fissati a tal fine. SanzioniIl Consiglio Nazionale Forense ha ricordato anche le diverse sanzioni poste a presidio del rispetto degli obblighi antiriciclaggio. In particolare, l'inosservanza dell'obbligo delle operazioni sospette è punito con la sanzione amministrativa di 3mila euro, salvo che il fatto non costituisca reato. Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche, come quelle plurime, sono sanzionate, invece, con il pagamento di un importo che va da 30mila a 300mila euro. Nel caso, infine, in cui da queste ultime violazioni derivi un vantaggio economico, la sanzione non può essere inferiore a 450mila euro o a un milione di euro, a seconda che il vantaggio sia determinato o indeterminato. L'inosservanza degli obblighi di conservazione, così come l'inosservanza degli obblighi di verifica e di astensione sono punite, invece, con la sanzione amministrativa di 2mila euro che sale a un importo compreso tra 2.500 e 50 mila euro in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. |
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