Data: 24/07/2017 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Altra sentenza importante ed utile per chi appartiene al mondo armiero. Siamo in tema di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia: nell'ambito del procedimento di rinnovo l'interessato è destinatario del preavviso di rigetto in quanto c'è di mezzo una passata condanna penale per reato di furto.
Da dire però che, dopo questo episodio del furto il ricorrente non solo ha adottato uno stile di vita corretto ed integro, ma ha conseguito pure la riabilitazione, concessa dal Tribunale di Sorveglianza.
Ebbene, pur di fronte a dati informativi di questo tipo, la Questura va avanti per la sua strada ed emette il provvedimento di revoca.
L'interessato ricorre quindi al Tar (sentenza Tar Potenza, sez. 1, n. 394 del 26 maggio 2017) ed ha la meglio.

La sentenza del Tar

Il cuore della pronuncia è questo.
Pur potendosi e dovendosi condividere il fatto che le condanne per i reati indicati dall'art. 43 TULPS sono niente altro che speciali incapacità ex lege rispetto al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di polizia (tali da non poter essere superate con disinvoltura da una riabilitazione), tuttavia non si può arrivare a dire che queste vicende sono del tutto irreversibili ed ostative.
In pratica esiste in questa materia una sorta di temperamento del principio enunciato.
La vincolatezza della norma preclude ogni automatismo ma per entrambi gli attori del procedimento amministrativo di rilascio o rinnovo, in quanto:
1) da una parte la riabilitazione non da alcun diritto in più all'interessato,
2) ma sotto un altro punto di vista anche la Pubblica Amministrazione non può considerare le condanne come un fatto preclusivo immodificabile.
Se fosse possibile mettere in atto questo secondo punto, la P.A. sarebbe libera sempre di fare ciò che vuole, emettendo motivazioni di rigetto avulse dai fatti contingenti e, in ultima analisi, dalla realtà.

In pratica

Una condanna per delitti non colposi di epoca risalente (con riabilitazione) può rappresentare un ostacolo per il rinnovo della licenza solo se vi sono altri indici (concreti ed attuali) che mostrano la reale pericolosità della persona interessata.
Ciò che invece va fatto è controllare la sequenza di precedenti rilasci o rinnovi del titolo di polizia, la condotta dell'interessato dopo la condanna, l'esistenza di fatti che denotano eventualmente la pericolosità effettiva ed attuale e ogni altro elemento utile a lumeggiare la personalità.

Cosa fare in casi analoghi

Se l'Amministrazione non ripercorre tutti questi passaggi omettendo di operare una concreta e attendibile prognosi, si può presentare il ricorso, anche sfruttando pronunce favorevoli come quella presa a spunto per il commento.
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