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Data: 27/09/2005 - Autore: Cristina Matricardi La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14081/2005) ha stabilito che "qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, in qualitą di figlio/a del medesimo, e che dimostri l'allegata relazione di parentela (come nella specie producendo certificazione di famiglia da cui essa emerga), pur senza specificare di quale tipo di successione si sia trattato e senza indicare in che modo sia avvenuta l'accettazione dell'ereditą, il comportamento di riassunzione con l'allegata qualitą di erede, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente (per effetto della dimostrazione della suddetta parentela) chiamato all'ereditą quale che sia il tipo di successione in concreto verificatasi, va considerato come atto di accettazione tacita dell'ereditą e, quindi, idoneo a far ritenere dimostrata la legittimazione alla riassunzione". |
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