Data: 20/07/2017 21:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Al rispetto della quiete pubblica e della tranquillit� privata � tenuto anche l'artista di strada, il quale va punito se suona per strada per molte ore e diversi giorni, con tanto di amplificatore per far udire meglio la propria musica, contravvenendo alle disposizioni anche del regolamento comunale.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 34780/2017 (qui sotto allegata), ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso di un artista di strada condannato alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 659, comma 2, del codice penale.

La vicenda

L'imputato aveva infatti, per molte ore nel corso della giornata e per pi� giorni, esercitato un mestiere rumoroso quale quello di suonatore di strada, utilizzando anche un impianto di amplificazione della musica prodotta dal violoncello; in tal modo non solo erano state disturbate le occupazioni delle persone, ma erano state violate anche le disposizioni dell'autorit� comunale in quanto l'uomo aveva suonato oltre i limiti consentiti per l'arte di strada.

A nulla serve l'istanza del musico che censura la decisione del giudice a quo, il quale non avrebbe considerato che la condotta era meramente occasionale e che il rumore prodotto dal violoncello non era di intensit� tale da disturbare la collettivit� e che nessuna violazione del regolamento comunale era stata contestata al ricorrente.

Va punito l'artista di strada che disturba il vicinato

Per gli Ermellini, dalla sentenza impugnata risulta, contrariamente all'assunto difensivo, che la condotta si era protratta per pi� giorni e perdurava per pi� ore al giorno, anche attraverso l'utilizzo di un impianto di amplificazione, giungendo al punto di violare i limiti consentiti dal regolamento comunale per l'arte di strada (tant'� che l'imputato era stato sanzionato due volte per violazione dell'orario).

Il giudice a quo ha correttamente ricostruito la fattispecie, nonch� i rapporti tra la norma penale e l'illecito amministrativo, delineato dall'art. 10 comma 2 della legge 447/95, come effettuata dalla stessa giurisprudenza di legittimit� in diverse decisioni.
Deve ritenersi, spiega il Collegio, che, avuto riguardo alla norma che punisce "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorit�", una piena sovrapponibilit� tra le due fattispecie (penale e amministrativa) si avr� soltanto nel caso in cui l'attivit� rumorosa si sia concretata nel mero superamento dei valori limite di emissione specificamente stabiliti in base ai criteri delineati dalla legge quadro, causato mediante l'esercizio o l'impiego delle sorgenti individuate dalla legge medesima.

Ne resta conseguentemente escluso il superamento di soglie di rumore diversamente individuate o generate da altre fonti, oltre, ovviamente, tutte quelle condotte che si estrinsecano nell'esercizio di attivit� rumorose svolte in violazione di altre disposizioni di legge o delle prescrizioni dell'autorit�.

L'illecito amministrativo si configura, quindi, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, mentre il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 c.p. ove il fatto costituivo dell'illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalit� o ne costituisca un uso smodato

Infine, quanto al reato di cui al comma secondo dell'art. 659 c.p., questo viene integrato qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorit�, attinenti all'esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.


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