Data: 21/07/2017 18:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Nel campo dell'assicurazione per la responsabilità civile auto, l'eventuale rivalsa dell'assicuratore non può essere esercitata nei confronti del semplice sottoscrittore della polizza assicurativa, se questi non è il proprietario dell'auto, né, al momento del sinistro, era il conducente del mezzo o uno degli altri soggetti individuati dal comma 3 dell'articolo 2054 del codice civile.

L'assicurato

L'ordinanza numero 17963/2017 della Corte di cassazione, depositata il 20 luglio e qui sotto allegata, ha infatti chiarito che la qualità di assicurato, nei casi di responsabilità che deriva dalla circolazione dei veicoli, può essere rivestita solo dai soggetti che potrebbero divenire civilmente responsabili per i danni cagionati per effetto della circolazione del mezzo.

Il contraente non proprietario

Del resto, per i giudici, chi si limita a sottoscrivere il contratto di assicurazione, ma non è proprietario del mezzo assicurato e prevede di non condurlo mai, ha in realtà sottoscritto un'assicurazione per conto altrui. L'assicurazione è per conto di chi spetta, poi, se il contraente non è proprietario e prevede di condurre il mezzo assicurato alternandosi con altri.

In entrambi casi, se il veicolo cagiona un sinistro mentre è condotto da una persona diversa dal contraente, quest'ultimo non incorre in responsabilità civile e non assume la qualità di assicurato. Pertanto, non può neanche trovarsi esposto all'eventuale regresso da parte della Compagnia di assicurazioni.

Tanto è accaduto nel caso di specie, con la conseguenza che la domanda di rivalsa della compagnia nei confronti del contraente è stata definitivamente rigettata.


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