Data: 06/08/2017 18:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Negli ultimi tempi le bollette, per gli italiani, sono diventate davvero un problema: è frequente, infatti, che in esse siano contenuti dei conguagli sostanziosi per i consumi di energia elettrica, luce, acqua e gas. In molti casi, peraltro, i conguagli derivano da anni di conteggi dei consumi solamente stimati e non effettivi.

Il problema ha assunto una portata tale da aver ispirato un vero e proprio disegno di legge (qui sotto allegato), che persegue l'obiettivo di arginare l'odioso fenomeno e che dal 13 luglio scorso è all'esame della commissione attività produttive della Camera.

La proposta

Il DDL si compone di due soli articoli, di cui uno che si occupa nella sostanza delle questioni che hanno ispirato la proposta, mentre l'altro si limita a delineare il campo di applicazione e le tempistiche per l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, al quale è affidato il compito di stabilire i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 del DDL.

Soffermiamoci, quindi, proprio su tale disposizione.

Pratica commerciale scorretta

Innanzitutto, l'emissione di fatture a debito nei contratti di fornitura di energia elettrica, luce, acqua e gas viene definita come una pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà sanciti dal codice del consumo quando riguarda conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni: in tali casi, infatti, si presuppone un ritardo che è cagionato dall'operatore e, quindi, non può essere addebitato al consumatore.

Pratica commerciale aggressiva

Se, poi, non solo il periodo dei conguagli supera il biennio, ma nella bolletta è contenuta un'intimazione di pagamento immediato, con minaccia di distacco, si rientra nell'ambito delle pratiche commerciali aggressive ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del codice del consumo.

Sospensione del pagamento

Di conseguenza, agli utenti viene dato il diritto alla sospensione del pagamento delle bollette nel caso in cui queste contengano conguagli per periodi maggiori di due anni e l'autorità competente abbia aperto un procedimento per accertare l'eventuale violazione delle norme del codice del consumo. La sospensione si protrae sino a che non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.

Esonero dal pagamento

Se, invece, le autorità competenti accertano che i gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, luce, acqua e gas hanno agito illegittimamente, l'utente è esonerato dal pagamento della bolletta. L'esonero riguarda anche, e in ogni caso, le fatture emesse sulla base di consumi stimati quando l'utente aveva, invece, comunicato i consumi effettivi con tempestività.

Consenso

La norma del DDL lascia comunque aperta la possibilità di inserire nei contratti di fornitura delle clausole, specificamente approvate per iscritto, con le quali gli utenti acconsentono alla fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni, in ogni caso senza applicazione di interessi.

In tali ipotesi, è possibile chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio.

Rimborsi

Se, invece, il conguaglio non è stato espressamente consentito, gli utenti che hanno stipulato contratti in regime di libero mercato hanno diritto a ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati a tale titolo.

Accertamento e acquisizione dei dati

Infine, il disegno di legge demanda all'AEEGSI il compito di definire, con propria deliberazione, le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

Le indagini

Anche prescindendo dalle sorti che avrà il DDL all'esame della Camera, in ogni caso già da due anni l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato dei procedimenti istruttori nei confronti di ENI, ENEL energia, ENEL servizio elettrico, Edison energia e ACEA energia, al fine di accertare la conformità del loro operato al codice del consumo. Le condotte sospette riguardavano e riguardano la fatturazione basata su consumi presunti e quella a conguaglio di importi significativi; la mancata registrazione di pagamenti effettuati con conseguente illegittimo distacco; la mancata considerazione delle autoletture degli utenti; il mancato rimborso dei crediti da questi ultimi maturati.


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