Data: 22/07/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Gli etilometri, così come gli altri apparecchi con i quali si registrano le violazioni del codice della strada, devono essere sottoposti ad adeguati controlli: in particolare, va fatta innanzitutto una visita primitiva e poi delle visite periodiche che ne accertino la corretta funzionalità.

Le tempistiche delle verifiche

Come emerge dalla sentenza numero 269/2017 del Tribunale di Belluno (qui sotto allegata), le anomalie nelle tempistiche di esecuzione delle verifiche periodiche hanno una precisa rilevanza normativa, che si evince dal dettato dell'articolo 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, al quale rinvia il quarto comma dell'articolo 186 c.d.s. con riferimento alla determinazione degli strumenti e delle procedure di misurazione del tasso alcolemico.

Tale norma, infatti, sancisce che gli etilometri devono rispondere ai requisiti che sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. Si tratta, in particolare, del d.m. 196/1990 che stabilisce che l'etilometro, per essere conforme, deve riportare l'indicazione espressa dell'arco temporale o del numero di analisi che devono distanziare, al massimo, due operazioni di manutenzione.

Da ciò si deduce il principio di continuità degli interventi di manutenzione, con la conseguenza che se la verifica successiva, pur eseguita, è tardiva, non essendo ricompresa nell'intervallo temporale prescritto, essa deve dirsi irregolare.

Superamento del termine di manutenzione

Per il giudice, peraltro, l'ipotesi del superamento del termine di manutenzione è una circostanza idonea a determinare il ritiro dall'uso dell'etilometro o la necessità di una nuova verifica primitiva di collaudo e messa in funzione (caratterizzata da maggiori prove rispetto a quella periodica).

La vicenda

Nel caso di specie, l'etilometro con il quale era stato accertato il superamento del tasso alcolemico da parte del conducente di un'autovettura non era stato sottoposto a visita per ben due volte, mentre la maggior parte delle volte in cui i controlli erano stati eseguiti si era provveduto con ritardo. Per il giudice tale circostanza legittima una valutazione di non affidabilità dello strumento, con la conseguenza che deve escludersi l'utilizzabilità dei tassi alcolemici misurati dall'etilometro.


Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione


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