Data: 25/07/2017 19:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Le societ� elettriche devono effettuare il rilevamento effettivo dei consumi dei propri utenti con periodicit�, al fine di accertare la sussistenza di utilizzi di energia superiori o inferiori a quelli preventivati, con conseguente conguaglio o con conseguente credito dell'utente.

Lo ha ricordato il Giudice di Pace di Tricase con sentenza numero 259/2017 del 5 giugno scorso, sottolineando l'importanza del predetto onere al fine di permettere all'utente un controllo sui consumi effettivi.

La vicenda

Nel caso di specie, l'utente si era rivolto al Giudice di Pace per far dichiarare l'illegittimit� della somma pretesa dalla societ� fornitrice per il consumo di energia elettrica, sproporzionata, ingiustificata e addebitabile alla cattiva trasmissione del segnale da parte del contatore.

L'autolettura

Con l'occasione, e prendendo spunto dalle difese della convenuta, il giudice ha avuto modo di precisare che l'autolettura rappresenta un mero onere il cui inadempimento determina soltanto la necessit� di pagare l'eventuale conguaglio se il consumo effettivo risulta poi superiore a quello preventivato. Essa, insomma, non esonera la societ� elettrica dal dover procedere al rilevamento effettivo del consumo con cadenza periodica, che pu� essere calcolato solo mediante lettura del contatore.

Di conseguenza, quest'ultimo assume un'importanza basilare al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale. Nel caso di specie, invece, lo stesso non aveva comunicato la telelettura e, per tale motivo, era stato sostituito.

Onere della prova

Peraltro, nel caso di contestazione dei consumi, la bolletta elettrica perde qualsiasi efficacia probatoria, con la conseguenza che la societ� che eroga l'energia � tenuta a dimostrare la corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi.

Nel caso di specie, invece, la societ� non aveva provato in maniera certa n� i casi in cui il contatore non aveva comunicato l'autolettura n� il momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura. Mancava, infine, anche la prova di essere intervenuta per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione.

I conteggi, per queste e per altre ragioni, non sono quindi risultati corretti: l'utente non deve pagare nulla.


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