Data: 25/07/2017 19:40:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Le società elettriche devono effettuare il rilevamento effettivo dei consumi dei propri utenti con periodicità, al fine di accertare la sussistenza di utilizzi di energia superiori o inferiori a quelli preventivati, con conseguente conguaglio o con conseguente credito dell'utente.

Lo ha ricordato il Giudice di Pace di Tricase con sentenza numero 259/2017 del 5 giugno scorso, sottolineando l'importanza del predetto onere al fine di permettere all'utente un controllo sui consumi effettivi.

La vicenda

Nel caso di specie, l'utente si era rivolto al Giudice di Pace per far dichiarare l'illegittimità della somma pretesa dalla società fornitrice per il consumo di energia elettrica, sproporzionata, ingiustificata e addebitabile alla cattiva trasmissione del segnale da parte del contatore.

L'autolettura

Con l'occasione, e prendendo spunto dalle difese della convenuta, il giudice ha avuto modo di precisare che l'autolettura rappresenta un mero onere il cui inadempimento determina soltanto la necessità di pagare l'eventuale conguaglio se il consumo effettivo risulta poi superiore a quello preventivato. Essa, insomma, non esonera la società elettrica dal dover procedere al rilevamento effettivo del consumo con cadenza periodica, che può essere calcolato solo mediante lettura del contatore.

Di conseguenza, quest'ultimo assume un'importanza basilare al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale. Nel caso di specie, invece, lo stesso non aveva comunicato la telelettura e, per tale motivo, era stato sostituito.

Onere della prova

Peraltro, nel caso di contestazione dei consumi, la bolletta elettrica perde qualsiasi efficacia probatoria, con la conseguenza che la società che eroga l'energia è tenuta a dimostrare la corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi.

Nel caso di specie, invece, la società non aveva provato in maniera certa né i casi in cui il contatore non aveva comunicato l'autolettura né il momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura. Mancava, infine, anche la prova di essere intervenuta per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione.

I conteggi, per queste e per altre ragioni, non sono quindi risultati corretti: l'utente non deve pagare nulla.


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