Data: 26/07/2017 20:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Anche vietare alla moglie di utilizzare mascara, rossetto o altri trucchi o impedirle di vestirsi in un certo modo � un comportamento che, se assume determinate caratteristiche, pu� configurare reato: in particolare, quello di maltrattamenti in famiglia.

Qualche anno fa, infatti, un uomo � stato condannato dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 30809/2004) per tale illecito proprio per aver vietato alla sua compagna di "truccarsi, vestirsi e pettinarsi come suo gusto". Si trattava, pi� precisamente, di una condotta che si aggiungeva ad altri atteggiamenti da padrone tenuti dall'uomo e che integrava una vera e propria forma di maltrattamento nei confronti della consorte.

I maltrattamenti in famiglia

In effetti, i maltrattamenti in famiglia sono un'ipotesi di reato che si configura ogniqualvolta un soggetto, genericamente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente o una persona sottoposta alla sua autorit� o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte (vai alla guida: "Il reato di maltrattamenti in famiglia").

L'oggetto giuridico non � quindi rappresentato solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia, ma anche dalla difesa dell'incolumit� sia fisica che psichica delle persone indicate dall'articolo 572 del codice penale.

Le condotte

Le condotte idonee a integrare il reato, anche per tale ragione, se singolarmente considerate potrebbero anche non costituire reato, ma la reiterazione nel tempo le riconduce nell'area dell'antigiuridicit� penale.

Si comprende, insomma, come impedire a una donna di truccarsi o vestirsi in un certo modo, cos� limitando la sua libert� di scelta e autodeterminazione, � un comportamento che isolato non assume alcuna rilevanza penale, ma se protratto e condotto con la coscienza e la volont� di sottoporre la donna a una serie di sofferenze morali che ne ledono complessivamente la personalit� diviene illecito e penalmente sanzionabile.

Del resto, come chiarito dalla Corte di cassazione gi� da tempo con la sentenza numero 8396/1996, nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non vanno ricondotte solo le percosse, le lesioni, le minacce, le ingiurie e le privazioni: integrano il reato di cui all'articolo 572 del codice penale, infatti, anche gli atti con i quali si disprezza la vittima e la si offende nella sua dignit� e che, in quanto tali, si risolvono in vere e proprie sofferenze morali.

Per aversi reato non � insomma indispensabile che i maltrattamenti lascino delle tracce, ma � sufficiente che gli stessi producano sensazioni dolorose.

Si capisce bene, quindi, come frustrare la personalit� di una donna, impedendole continuamente di estrinsecarla liberamente, pu� trasformarsi in un delitto.



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