Data: 27/07/2017 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Lo svolgimento di una prestazione per la quale è necessario il titolo di abilitazione professionale comporta in capo al professionista una responsabilità rigorosamente personale. Tale prestazione, infatti, è fondata su un rapporto caratterizzato dall'intuitus personae, con la conseguenza che, in tale ambito, a nulla rileva il fatto che chi la svolge sia associato ad uno studio professionale.

In altre parole l'adempimento della prestazione e la responsabilità per la sua esecuzione gravano esclusivamente sul professionista al quale è stato conferito il mandato, senza che sia possibile ravvisare a priori un vincolo di solidarietà con i colleghi di studio.

Avvocati: niente responsabilità per i colleghi

A tale proposito, come sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 18393/2017 (qui sotto allegata), la circostanza che la pubblicità dello studio sul sito web ingeneri nel cliente un qualche generico affidamento sul controllo e sulla verifica dei servizi erogati da parte di tutti i professionisti a nulla rileva in senso contrario.

La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere l'assenza di solidarietà passiva mentre il richiamo a un "non ben definito legittimo affidamento" è un profilo inidoneo a stabilirla: diversamente e in mancanza di un fatto costitutivo diverso e ulteriore, la solidarietà si fonderebbe, in maniera del tutto contraria ai principi dell'ordinamento giuridico, sul solo riferimento alla prestazione del professionista.


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