Data: 03/08/2017 12:00:00 - Autore: Adele Censorio

di Adele Censorio - "L'accendiamo?". La domanda pu� evocare molteplici significati, condurre la mente delle persone verso svariati orizzonti, se non, addirittura, richiamare un popolare gioco televisivo conosciuto dai pi�. Se questo rappresenta l'approccio pi� generale, sicuramente tale interrogativo pu� abbinarsi a contesti diversi, quale quello bancario, nella specie al momento in cui il c.d. banchiere accoglie e, al contempo, intende confermare, la richiesta di accensione di un mutuo da parte di un cliente.

Cosa significa accendere un mutuo, e soprattutto cos'�?

Il mutuo si classifica quale contratto di credito la cui definizione � tratta dalla disciplina civilistica e da numerose leggi di settore. Esso indica il contratto a mezzo del quale il soggetto mutuante, nel nostro caso sar� la banca, consegna al mutuatario-richiedente, il cliente, una quantit� di denaro che lo stesso si impegna a restituire nel medesimo ammontare entro una certa data ovvero scadenza del debito stesso. Il contratto de quo pu� assumere la veste di una vera e propria forma di finanziamento utilizzata da istituti di credito che tra l'altro gli attribuiscono carattere oneroso o feneratizio. Il mutuo bancario, inteso quale strumento per finanziare o agevolare un soggetto nel compimento di un affare, � sicuramente la forma pi� comune e pi� diffusa, ma va sottolineato che se per funzione tende ad essere il pi� utilizzato � anche il meno accessibile dai pi�, data la necessit� di prestare idonea garanzia in maniera anticipata nonch� per il fatto che sta alla banca, in modo discrezionale, fissare dei requisiti minimi grazie ai quali il soggetto richiedente potr� ottenere l'erogazione del denaro necessario e la fiducia della banca in merito ad una controprestazione esatta.

Quali sono i requisiti minimi a cui si fa riferimento?

Sicuramente tra i primi sono annoverati quelli di ordine legale, quali la cittadinanza italiana o appartenenza comunitaria nonch� la minima et� di 18 anni; poi vi sono quelli economici legati alla capacit� di credito, ovvero il richiedente dovr� dimostrare di poter economicamente sostenere il debito con la banca, la quale ultima non solo potr� subordinare la concessione del finanziamento ad una garanzia reale ma altres� valuter� anche la personalit� stessa del richiedente, il quale dovr� dare prova di buona fede, correttezza e affidabilit�. Se per la banca, dunque, vi sono dei requisiti minimi che fanno da filtro alla buona riuscita delle trattative col cliente e dell'esecuzione del contratto, essi di certo non valgono per il cliente. Lo stesso infatti rappresenta in questo rapporto asimmetrico il c.d. soggetto debole o non professionista, rectius consumatore, e solo una normativa ad hoc pu� tendere a garantire la sua posizione.

La legge salva suicidi

Da ultimo, � intervenuta in materia la legge nr. 3/2012, c.d. legge salva suicidi, la quale tutela il soggetto nella sua veste di cliente-consumatore, prevedendo per lo stesso la possibilit� di rideterminare le condizioni del mutuo con la banca, chiedendo una riduzione della somma quando si trovi in una effettiva difficolt� economica. Tra i consumatori sono stati inclusi anche gli imprenditori, le piccole medie imprese, tutelate dall'accordo 2013 recante nuove misure per il credito. Queste tutele per� richiamandoci a quanto detto poc'anzi sono bilanciate da una identificazione pi� puntuale del profilo soggettivo dell'imprese che possono fare richiesta del mutuo e di queste agevolazioni.

La normativa codicistica e il codice del consumo

A cristallizzare questa normativa "ballerina" vi sono comunque il codice civile, art. 1813 c.c., il T.U. consumo, d.lgs. n. 206/2005 che agli art. 40 e 41 disciplina il credito al consumo e il tasso annuo effettivo globale e pubblicit� e da ultimo il d. lgs. 141/2010 di modifica del T.U.B., recante disposizioni al credito dei consumatori. Tali ultime stigmatizzano requisiti minimi a tutela del consumatore di rango formale o legale, prevedendo la forma scritta a pena di nullit� e l'obbligo di consegnare al consumatore una copia del contratto da lui stesso sottoscritta, quelle di rango economico limitano il finanziatore che non potr� richiedere al cliente nessuna altra somma in aggiunta a quella prevista dal contratto, sempre a pena di nullit� delle stesse. L'Europa che ruolo ha nel definire questo rapporto finanziatore/cliente? � intervenuta in materia con la direttiva 2014/17, alla base del mortage credit directive, sottolineando nel rapporto di credito l'ampliamento delle informazioni precontrattuali e potenziando il diritto di recesso.


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