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Data: 03/08/2017 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Oggi, 3 agosto 2017, la riforma del processo penale approvata a giugno entra finalmente in vigore, con tutte le innumerevoli novità in essa contenute. Facciamo quindi una breve panoramica degli effetti del provvedimento. Estinzione del reatoInnanzitutto, si prevede che i reati perseguibili a querela di parte revocabile possono essere dichiarati estinti dal giudice se l'imputato si attiva per pagare il risarcimento o eliminare le conseguenze dannose del reato e ciò anche a prescindere dal consenso della vittima. PrescrizionePur mantenendo ferma la legge ex Cirielli, la riforma del processo penale da oggi in vigore prevede poi la sospensione del decorso della prescrizione per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per ulteriori 18 mesi dopo la sentenza di condanna in appello, solo per gli imputati per cui si procede. Restano fuori i casi di assoluzione. La sospensione della prescrizione riguarda anche le rogatorie all'estero, per una durata di sei mesi. Per i reati più gravi commessi in danno di minori, inoltre, si prevede che il momento di decorrenza iniziale del termine prescrizionale coincida non con il momento in cui è commesso il fatto ma con il compimento del diciottesimo anno di età della vittima. Il riferimento va a reati come lo stalking, la violenza sessuale, la pornografia e così via. Infine, aumenta la durata della prescrizione per i reati di corruzione e induzione indebita che, una volta che sia iniziato il processo, potrà aumentare non più solo di un quarto ma della metà. Inasprimento delle peneLe pene per alcuni reati divengono più pesanti, come ad esempio quella per il voto di scambio politico-mafioso che è sanzionato non più con la reclusione da 4 a 12 anni, ma con la reclusione da 6 a 12 anni. L'inasprimento sanzionatorio riguarda anche la rapina, il furto in abitazione e il furto con strappo. Avocazione delle indaginiL'avvio del processo, poi, è sottoposto a tempistiche più rigide, con possibilità per i procuratori generali di avocare i procedimenti se entro tre mesi dalla chiusura delle indagini (prorogabili per altri tre mesi ed estensibili sino a quindici mesi in particolari casi) il pubblico ministero non dispone né il rinvio a giudizio né l'archiviazione. Procedibilità e misure di sicurezzaAl Governo, invece, è delegata la modifica del regime di procedibilità per alcuni reati (in particolare con la previsione della querela nel caso di reati contro la persona o contro il patrimonio di non grave entità) e quella della disciplina delle misure di sicurezza. IntercettazioniLa riforma, infine, si interessa ampiamente anche delle intercettazioni, affidando all'esecutivo il compito di emanare norme utili a evitare che vengano rese pubbliche delle conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini e riguardanti persone estranee ai fatti contestati. Tutti gli atti che restano fuori dalla richiesta di applicazione di una misura cautelare, poi, dovranno essere custoditi in un archivio riservato. La diffusione fraudolenta di conversazioni tra privati al fine esclusivo di danneggiare l'altrui reputazione o l'altrui immagine, poi, sarà punita con la reclusione sino a quattro anni, tranne nei casi in cui le registrazioni o le riprese costituiscano una prova in un processo, siano comunque utili per l'esercizio del diritto di difesa o siano utilizzate per l'esercizio del diritto di cronaca. Infine, vengono disciplinate le intercettazioni tramite trojan, legittimandole ma assoggettandole a particolari cautele. |
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