Data: 02/08/2017 17:30:00 - Autore: Rosa Valenti

Dott.ssa Rosa Valenti - L' articolo 416-ter punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalit� di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione di denaro o altra pubblica utilit�.

Bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato � quello di garantire l'ordine pubblico, il corretto funzionamento delle consultazioni elettorali nonch� il corretto e libero confronto dei vari candidati.

La promessa di procurare voti

La promessa di procurare voti secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria costituisce l'anticipazione della consumazione del reato. Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso rientrerebbe nei reati a duplice schema,[1] accordo seguito dal ricevimento di denaro o altra utilit�, in cui la consegna costituisce il momento consumativo del reato. Pertanto, ai sensi dell'articolo 416 ter c.p., le modalit� di procacciamento dei voti debbano costituire l'oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso.

Reato di pericolo

E' altres� un reato di pericolo poich� pu� manifestarsi attraverso atti di intimidazione anche in forma indiretta, quindi la capacit� intimidatrice del metodo mafioso deve essere attuale, diretta ed effettiva. Secondo gli orientamenti giurisprudenziali ai fini della configurazione del reato di pericolo � sufficiente che "il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale, sia percepito all'esterno non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omert� nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori" (Cass. Sez.6, n.3027/2016).

La fattispecie criminosa implica indiscutibilmente una c.d. societas sceleris in cui l'associato o il candidato ad una carica elettiva, si attiva per procurare voti elettorali attraverso erogazioni in denaro o altra pubblica utilit�, volti ad avere l'appoggio del corpo elettorale. Il potenziale candidato pu� essere compiacente o anche ignaro di tale accordo, difatti la norma in questione pone un problema interpretativo specie nei casi in cui il candidato risulti essere avulso dal circuito criminoso. Ne consegue che l'organo giudicante devo valutare nel caso concreto l'effettivo ruolo svolto dal candidato nonch� tutti gli elementi probatori.

Le novit� della riforma del processo penale in vigore dal 3 agosto

Dal 3 agosto, le pene previste dall'art. 416-ter c.p. si inaspriscono per effetto dell'entrata in vigore della riforma del processo penale. In particolare, secondo la nuova legge n. 103/2017, il reato sar� punito con la reclusione da sei a dodici anni, in luogo dei 4-10 attuali.

Dottoressa Rosa Valenti

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[1] G. Amarelli, La Riforma del Reato di scambio elettorale politico-mafioso, in Dir.pen.cont., n.2, 2014,p.15 ss.


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