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Data: 01/08/2017 17:30:00 - Autore: Andrea Montalbano![]() E' opportuno fare chiarezza su questo punto allora, per comprendere un po' di più cosa si intende per rescissione e per risoluzione contrattuale. Rescissione e risoluzione contrattuale: le differenzeLa rescissione del contratto, ai sensi dell'art. 1447 e 1448, è un rimedio relativo a delle patologie del contratto in quanto "atto" e si verifica quando esso è stato concluso in circostanze anomale e a condizioni economiche inique (sproporzionate). Possiamo individuare quali circostanze anomale, uno stato di bisogno e/o uno stato di necessità. Tale rimedio rende invalido il contratto. La risoluzione del contratto, invece, agisce contro le patologie del contratto in quanto "rapporto". A differenza della rescissione esso è stato concluso in condizioni "normali". Questo rimedio può essere esercitato se sussiste almeno uno dei seguenti casi previsti dal codice civile:
Un contratto, però, può anche essere risolto di diritto: è il caso in cui le parti abbiano stabilito nella conclusione dello stesso delle clausole. Una di queste è proprio la clausola risolutiva espressa. Infatti in diritto non esiste alcuna clausola "rescissioria": questo è solo un termine da "bar" o ancora peggio utilizzato da giornalisti, che rischia di confondere le idee. La clausola risolutiva espressa, con la manifestazione di volontà da parte dell'interessato di avvalersene, mira a risolvere il contratto di diritto (cioè senza intervento giudiziale) quando un'obbligazione nascente da quel contratto e prevista dalla stessa clausola non viene adempiuta (obbligazioni determinate).
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