Data: 02/08/2017 14:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - A molte persone è già nota la capacità sanzionatoria della Svizzera a proposito delle multe prese in quel territorio, a seguito della rilevazione dell'eccesso di velocità.
A molti altri no: diamo quindi alcune informazioni tecniche di base.
Possono sempre essere utili nel caso si decida di percorrere in auto le vie svizzere e si voglia mantenere il rispetto del codice della strada.

La disciplina

Questa materia è disciplinata da un insieme di norme molto rigide e funzionali.
Da una parte abbiamo un sistema di regole inflessibile, dall'altra un'organizzazione amministrativo - penale sottostante pienamente efficiente, in grado di pervenire alla definizione del procedimento in un lasso di tempo relativamente breve.
Non solo: l'amministrazione non esita un momento a chiedere la collaborazione dell'autorità italiana per l'identificazione del conducente responsabile.
Rito amministrativo e rito penale si intrecciano nel procedimento sanzionatorio di cui parliamo: i sistemi di rilevazione della velocità dei veicoli sui tratti viari svizzeri fotografano il mezzo e ne calcolano la velocità, che può essere collocata all'interno di tre fasce di gravità.
Da qui parte il procedimento, con tutte le conseguenze del caso.

I casi

Se ne verificano molti: un caso ricorrente è quello dell'automobilista la cui eccessiva velocità viene rilevata nel momento di uscita da una galleria, o in circostanze simili.
Se la colpa nell'eccesso di velocità viene inquadrata nella fascia medio-grave, scatta il procedimento penale.
A questo punto molti si chiedono se evitare il pagamento della sanzione irrogata e notificata oltre alle spese del procedimento penale, sia cosa fattibile e se l'azione recuperatoria dell'Autorità ad un certo punto si interrompa, magari per le difficoltà di recuperare realmente il quantum dovuto.

Cosa fare

Dipende.
Si tratta, in definitiva, di un procedimento che in ogni caso ammette un contraddittorio con la parte interessata: questo significa che se (e solo se) ci si rende conto che esistono valide ragioni per opporsi, sarà bene darsi da fare per contestare quanto rilevato ed affermato dall'Autorità.
L'alternativa è quella della restante parte dei casi, dove l'interessato non dispone di validi argomenti per affrontare una vera e propria causa: perchè di questo si tratta. 
E' evidente che in queste situazioni bisognerà dapprima comunicare tempestivamente i propri dati, poi attendere le notifiche ed organizzare il pagamento delle sanzioni notificate.
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