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Data: 31/07/2017 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - I dispositivi e i sistemi per il controllo della velocità dovranno essere sottoposti a verifiche di funzionalità e taratura almeno con cadenza annuale così da verificare che le prestazioni dell'esemplare in uso corrispondano a quelle del prototipo approvato. Tale assunto è stato precisato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 113/2015, ha dichiarato l'incostituzionalità ex art. 3 della Costituzione, dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Controlli velocità: il decreto del MITIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con un recente decreto del 13 giugno (qui sotto allegato) proprio per fornire precisazioni, nelle more di specifiche norme riguardanti l'omologazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le verifiche periodiche, la taratura e la segnalazione delle postazioni di controllo. Una normativa che si impone in maniera precisa e trasparente, stabilendo a tutela degli automobilisti modalità uniformi di segnalazione e controlli delle postazioni che sottopongono le vetture a controlli di velocità effettuati dagli organi di Polizia Stradale. In particolare, nel decreto interministeriale, sono fornite proprio le necessarie istruzioni tecniche e le modalità cui attenersi per procedere alla taratura periodica dei misuratori di velocità dopo la sentenza della Corte Costituzionale, fornendo una base normativa più solida a seguito delle numerose circolari, direttive e linee guida che nel tempo sono state fornite dagli organi di coordinamento. L'allegato al decreto si occupa in prima battuta di definire le caratteristiche tecniche dei "dispositivi"e dei sistemi impiegati per accertare le violazioni di velocità. Segue poi il dettagliato iter e le modalità delle verifiche iniziali e periodiche a cui i prototipi dovranno essere sottoposti. Segnalazione e visibilità delle postazioni di controlloIl capo 7, in particolare, è dedicato a una problematica che ha generato numerose incertezze e contenziosi, ossia la segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo. Il provvedimento precisa la necessità di una presegnalazione attraverso segnali stradali e dispositivi di segnalazione luminosa installati con adeguato anticipo rispetto alla posizione di rilevamento, così da garantirne il tempestivo avvistamento. All'uopo si ritiene poi l'indicazione di una distanza minima che si ritiene essere quella indicata, per ciascun tipo di strada, dall'articolo 79, comma 3, Reg. Esec. Codice della Strada per la collocazione dei segnali di prescrizione. Tuttavia, tale distanza minima può essere estesa in relazione allo stato di luoghi, ai limiti di velocità previsti e all'andamento plano-altimetrico della strada e, comunque, non superiore a quattro km sui percorsi extraurbani. In caso di intersezioni stradali tra il segnale o i dispositivi e il luogo di effettivo rilevamento, si stabilisce la ripetizione del messaggio. Questa non è necessaria, invece, in presenza di semplici immissioni, aree di parcheggio e sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico anche a più corsie. Ancora, nessuna preventiva segnalazione è invece prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo dei veicoli per la misurazione della velocità in movimento, anche a inseguimento. La visibilità delle postazioni può invece essere assicurata, in prossimità dalle stesse, anche congiuntamente, da un segnale con simbolo, dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto, dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Ulteriori precisazioni sono fornite dalla normativa, inoltre, in caso il rilevamento della velocità venga effettuato dal lato opposto al senso di marcia, oppure su entrambi i sensi di marcia, e in relazione alle postazioni di rilevamento temporanee che dovranno essere presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti e con le stesse modalità e distanze di installazione. Tuttavia, per le postazioni di rilevamento temporanee, precisa il decreto, potranno eccezionalmente essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada, ma solo se la posizione dei dispositivi di rilevamento è stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione e il loro impegno in quel tratto di strada non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assuma il carattere della sistematicità. |
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