|
Data: 31/07/2017 20:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Non commette il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità il clochard che si accampa sul marciapiedi con i cani e una baracca fatta di cartone, poiché egli versa in stato di necessità e l'ordinanza sindacale appare dettata in via preventiva e indirizzata a una generalità di soggetti. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 37787/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso del clochard annullando senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiarando l'insussistenza del fatto di reato. La vicendaL'uomo era accusato del reato di cui all'art. 650 c.p., per un fatto commesso nel capoluogo siciliano, in quanto non aveva ottemperato a un'ordinanza sindacale che vietava nei luoghi pubblici del territorio comunale di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità. In particolare, al senza fissa dimora veniva contestato di aver bivaccato su di un marciapiede unitamente a dei cani in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno, situazione che aveva creato ostacolo al passaggio, turbando l'utilizzazione dello spazio pedonale, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica. Cassazione: il clochard in stato di necessità non viola l'ordinanza comunale rivolta a generalità di soggettiLa difesa, invece, impugna il provvedimento che aveva condannato l'imputato al pagamento di mille euro d'ammenda, in quanto rilevava che questi, poiché privo di fissa dimora, versasse in stato di necessità, situazione tra le quali doveva essere compresa l'esigenza di un alloggio. Per la Cassazione il ricorso è fondato e il comportamento posto in essere dall'uomo non integra il reato in esame in quanto l'ordinanza sindacale è dettata in via preventiva ed è indirizzata ad una generalità di soggetti. Per gli Ermellini, "non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 cod. pen.) l'inottemperanza dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse". |
|