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Data: 01/08/2017 22:10:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax - Giro di vite sulle fake news, le cosiddette bufale online che rischiano di creare allarmi infondati tra la popolazione. "Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica" è il titolo del disegno di legge ora all'esame delle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia al Senato di cui è prima firmataria la senatrice Adele Gambaro. "Se l'informazione diventa disinformazione i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati ai fini di propaganda con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalmente adoperate per influenzare l'opinione pubblica" si legge nel disegno di legge.
Fake news, le sanzioniSi tratta di un disegno di legge che raccoglie gli stimoli di più partiti che vanno da Fi alla Lega, coi centristi di Ap, Ala, Gal e Autonomie, ed alcuni esponenti Idv e Pd. L'articolo 1, al comma 1, introduce una nuova contravvenzione nel codice penale. L'articolo 656-bis del codice penale prevede che "chiunque pubblichi o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri, attraverso social media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 5.000". Se i contenuti diffamano, inoltre, la persona che subisce il danno può chiedere un indennizzo maggiore se il grado di diffusione della notizia è alto. Infatti, il secondo comma prevede che "qualora pubblicando e diffondendo online notizie false, esagerate e tendenziose si incorra anche nel reato di diffamazione, la persona offesa possa chiedere, oltre al risarcimento dei danni previsto dall'articolo 185 del codice penale, anche una somma a titolo di riparazione, determinata non solo in relazione alla gravità dell'offesa ma anche in base al grado di diffusione della notizia, in linea con quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). In considerazione della pervasività relativa alla diffusione di contenuti sul web, in caso si in corra nel reato di diffamazione si applica, altresì, l'aggravante della diffusione a mezzo stampa, prevista dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale". Previsti, nell'articolo 2, due nuovi delitti riguardanti la diffusione di notizie false che possano destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne volte a minare il processo democratico. Il nuovo articolo 265-bis del codice penale prevede "la reclusione non inferiore a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 5.000 per chiunque diffonda o comunichi voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o per chiunque svolga comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici, anche attraverso campagne con l'utilizzo di media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, o con l'obiettivo di fuorviare settori dell'opinione pubblica". Notizie che potrebbero, non solo provocare danni gravi, ma turbare l'ordine pubblico o diffondere immotivatamente il panico. L'articolo 265-ter del codice penale, invece, prevede che ai fini della tutela del singolo e della collettività, "chiunque si renda responsabile di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l'ammenda fino a euro 10.000". Le altre novità del ddl sulle fake newsIl terzo articolo del ddl prescrive tempi e modi in cui, chi apre un blog o una piattaforma informatica destinata alla pubblicazione di informazioni, deve comunicare i propri dati alla Sezione per la stampa e l'informazione del tribunale territorialmente competente, trasmettendo nome e url della piattaforma competente. L'articolo 4 ha lo scopo principale di riconoscere un diritto di replica o via di ricorso equivalente che consenta la veloce rettifica di un'informazione erronea o lesiva pubblicata online, esigenza stabilita dal punto 12.1.3. della risoluzione «I media online e il giornalismo: sfide e responsabilità». Ancora L'articolo 5, al comma 1, prevede la possibilità di chiedere la rimozione dal web di contenuti diffamatori o di dati e informazioni personali trattati violando la normativa vigente. In caso di mancata ottemperanza, il comma 2 prevede la facoltà di rivolgersi al l'autorità giudiziaria ed il comma 3 estende tale diritto agli eredi. Infine, l'articolo 6 contiene interventi sull'alfabetizzazione mediatica: le istituzioni scolastiche dovranno individuare tra gli obiettivi formativi l'alfabetizzazione mediatica per l'uso critico dei media online, con particolare riferimento alle norme e ai meccanismi necessari a prevenire il rischio di distorsione delle informazioni o di manipolazione dell'opinione pubblica. |
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