Data: 01/08/2017 21:10:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Modifiche sostanziose al codice penale, a quello di procedura penale e all'ordinamento penitenziario arrivano dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

 

La ratio della riforma del processo penale

Lo scopo di questa legge è quello di alleggerire la pressione sulle aule giudiziarie, data dal carico dei ruoli affidati ai giudici e da mille altri problemi.
Si tratta di una misura non isolata, ma che viene adottata per inquadrarsi in un disegno più vasto ed unitario teso alla reale deflazione penale, eterno ed irrisolto problema già affrontato con la "messa alla prova" (Legge n. 67/2014), con la "depenalizzazione" (decreti legislativi nn. 7 e 8/2016) e con l'esclusione della punibilità (d. lgs. n. 28/05) se il danno è particolarmente tenue.

L'estinzione del reato per condotte riparatorie

L'art. 162-ter, inserito dopo il 162-bis codice penale, va a regolamentare i casi di estinzione del reato a fronte di condotte riparatorie.
La disciplina dettata dal legislatore della riforma è articolata e dettagliata: vediamo insieme i capisaldi, in estrema sintesi.

I casi di applicabilità

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento ed ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Pertanto schematizzando, estinzione quando c'è la:
1) riparazione del danno non oltre l'apertura del dibattimento in primo grado,
2) riparazione attraverso restituzioni o risarcimento,
3) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'offerta reale

Prosegue la norma in commento con la disciplina della c.d. "offerta reale": in pratica il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ex art. 1208 e seguenti codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, se il giudice riconosce la congruità della somma offerta a tale titolo.
Ricordiamo che i requisiti che deve avere l'offerta reale per essere valida sono:

a) deve essere fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha facoltà di ricevere per lui,
b) deve essere fatta da persona che può validamente adempiere,
c) deve includere la totalità della somma, frutti, interessi, spese liquide e non,
d) il termine deve essere scaduto, se stipulato in favore del creditore,
e) l'offerta deve essere diretta alla persona del creditore o al suo domicilio,
f) l'offerta va fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
La norma accorda all'imputato anche una piccola "scappatoia": quando dimostra di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile (entro il termine di cui al primo comma), l'imputato può chiedere un ulteriore termine fino a sei mesi per provvedere, anche ratealmente.
Si tratta di un caso di sospensione della causa penale e della stessa prescrizione; il giudice dichiara l'estinzione del reato all'esito positivo delle condotte riparatorie.

Come ci si regola con le cause in corso

Il Legislatore ha pensato anche a questo: le disposizioni di cui all'art. 162 ter si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 103/17 e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine di cui al n. 1 sopra indicato.

Cosa si può fare in prima udienza, dopo l'entrata in vigore della novella

Anche in questo caso è stato approntato un rimedio.
Nella prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un termine, fino a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni e ai pagamenti: è prevista anche la possibilità di un ulteriore proroga semestrale nelle circostanze di difficoltà reale per l'imputato.
Un caso dove la legge ammette pure il pagamento rateale.

Reati riparabili: un primo elenco

A) lesioni personali volontarie con prognosi max fino a venti giorni,
B) percosse,
D) violazione di domicilio non aggravata,
E) violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza,
F) stalking (nei casi in cui la persona offesa è maggiorenne e non disabile; inoltre il reato non deve essere commesso con condotte reiterate e con uso di armi, da più persone, da persona travisata o con scritto anonimo),
G) sottrazione di minore o di infermo di mente,
H) furto e truffa non aggravati.
Nota: un possibile ampliamento del catalogo entro il quattro luglio 2018.
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