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Data: 03/08/2017 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La rottamazione delle liti tributarie è finalmente ai blocchi di partenza. Nel provvedimento dello scorso 21 luglio, prot. n. 140316/2017 (qui sotto allegato), l'Agenzia delle Entrate ha infatti diffuso il modello di domanda per procedere alla definizione delle liti tributarie, nonché le relative istruzioni. La definizione delle liti tributarieL'art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 (c.d. "manovrina") ha infatti, ha stabilito che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Del giudizio deve essere parte l'Agenzia delle Entrate e la domanda di definizione potrà essere avanzata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017) o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione; inoltre, il processo, alla data di presentazione della domanda, non dovrà essersi concluso con pronuncia definitiva. L'Agenzia ha inoltre precisato che la chiusura riguarda non solo le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, bensì anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano invee escluse dall'ambito di applicazione le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, per il classamento degli immobili e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente. Il modello di domandaL'Agenzia ha inoltre diffuso il modello per la presentazione delle domande di rottamazione (qui sotto allegato) precisando che tale domanda di definizione, esente da imposta di bollo, andrà presentata entro il termine del 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, esclusivamente mediante trasmissione telematica. Ancora, entro al medesima data dovranno essere versati gli importi dovuti per la definizione che potranno essere in una soluzione oppure rateizzati, per un massimo di tre rate, se l'importo netto dovuto supera i 2.000 euro. La prima rata da versare entro la menzionata data dovrà essere pari al 40% dell'importo netto dovuto e le successive, la seconda pari al 40% e la terza al 20% dell'importo dovuto, andranno rispettivamente versate entro il 30 novembre 2017 e il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in due rate, la seconda e ultima rata, pari al sessanta per cento, dovrà essere versata entro il 30 novembre 2017. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. Inoltre, per ciascuna controversia autonoma dovrà essere effettuato un separato versamento. La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
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