Data: 05/08/2017 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Decine di volte abbiamo commentato sentenze di primo e secondo grado in materia di armi; oggi è la volta della sentenza del Tar Bari sezione 3, n. 474 del 3 maggio 2017 in tema di erronea valutazione discrezionale dell'affidabilità nell'utilizzo dell'arma.
Si tratta di una causa vinta dal ricorrente avanti il tribunale amministrativo, dove il Collegio ha immediatamente segnalato che le frasi riportate sul provvedimento di diniego sono apparse da subito "stereotipe": in pratica del tutto simili a casi analoghi, con una sorta di confezionamento a mo' di copia e incolla.
E' intuitivo che un simile modo di fare non solo è distante anni luce dalle comuni regole del diritto poste a presidio delle parti nel contraddittorio pre - processuale, ma finisce per regolare in modo simile casi solo in apparenza somiglianti ma, in realtà, del tutto diversi.

Il caso

Il Questore sospende una licenza di porto di fucile uso caccia: sembra che la custodia delle armi non sia stata assicurata con le modalità prescritte dalla legge.
Nel domicilio del ricorrente viene rinvenuto un fucile con apposita custodia posizionato a vista in una stanza dell'abitazione (a destra rispetto a chi entra), mentre un altro fucile sempre con apposita custodia risulta collocato su di una cristalliera all'interno del soggiorno, infine uno zaino con 197 cartucce caricate a pallini posto nell'ingresso dell'abitazione.
Il Commissariato di P.S. ritiene questi elementi sufficienti per deferire l'interessato all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 20 legge n. 110/75 con sequestro ex art. 354 c.p.p. delle armi e munizioni.

La difesa del ricorrente

Ecco gli argomenti difensivi utilizzati in occasione del ricorso:
1) il ricorrente è titolare di licenza di porto di fucile ad uso caccia da 50 anni,
2) ha sempre tenuto una condotta impeccabile,
3) non ha mai avuto procedimenti penali,
4) non ha familiari attinti da procedimenti penali,

5) non frequenta ambienti malavitosi,

6) vive da solo, in assenza di minori o incapaci che possano impossessarsi delle armi,
7) tiene sempre le armi con la diligenza del buon padre di famiglia,

8) nella propria abitazione ha installato un sofisticato sistema antifurto e d'allarme,
9) vive in una villa perimetrata da muro di cinta a sua volta sormontato da rete metallica,
10) nel giardino esterno alla villa vivono alcuni cani da guardia,
11) non ha mai subito furti,

12) non ha mai subito tentativi di intrusione domestica.

La difesa dell'Amministrazione

Tutti questi argomenti sono ritenuti insufficienti per arrivare ad una rivalutazione dell'affidabilità dell'interessato.

La decisione del Tar

E' favorevole al ricorrente.
Con una sentenza resa in forma semplificata, i Giudici spiegano in modo chiaro che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare molto più attentamente tutte le ragioni già illustrate dall'interessato nella prima memoria difensiva, non limitandosi a frasi stereotipe come: "la suddetta memoria non apporta elementi utili per pervenire ad una diversa valutazione circa l'affidabilità nella custodia delle armi...".
Si è trattato infatti di conclusioni sbagliate, rese nei confronti di una persona non solo esente da mende, ma che non esercita attività professionale con le armi.

Consiglio pratico

Tutte le volte che manca una reale motivazione nel provvedimento amministrativo, procedere con ricorso.
Nel caso commentato il Tar ha annullato la nota con la quale il Questore aveva sospeso la licenza.
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