Data: 05/08/2017 19:10:00 - Autore: Stefano Tamagna

Dott. Stefano Tamagna - Com'è noto, mediante il D.L. n. 83/2015, entrato in vigore il 27 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il Legislatore, all'art. 13 del medesimo, ha sensibilmente modificato il comma secondo dell'art. 480 c.p.c., dedicato alla "forma del precetto", prevedendo un nuovo adempimento formale per il creditore, ed in particolare disponendo come segue: "Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore".

Atto di precetto: se manca l'avvertimento è nullo?

Alla luce del nuovo disposto normativo è sorta la questione se tale avvertimento sia necessario a pena di nullità dell'intero atto, oppure se la sua assenza comporti una mera irregolarità.

Al riguardo sono sorti due orientamenti.

Primo orientamento: omissione avvertimento, atto di precetto nullo

Secondo il primo, in caso di omissione del predetto avvertimento, deve essere dichiarato nullo l'intero atto di precetto con contestuale sospensione dell'esecuzione (cfr. Trib. Milano, ord. 23 dicembre 2015, il quale ha statuito che: 'È nullo il precetto privo dell'avvertimento al debitore che, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore').

In tal caso, oltre alla nullità del precetto ed alla contestuale sospensione dell'esecuzione, indipendentemente dal titolo esecutivo alla base della stessa, segue la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali (così Cass. n. 22033 del 2011).

Secondo orientamento: omissione avvertimento, mera irregolarità

Secondo altro orientamento, invece, la sua mancanza comporta una mera irregolarità.

Ciò in quanto, poiché a norma dell'art. 156 c.p.c. le nullità sono tassativamente indicate dal codice, e né lo stesso articolo, né tanto meno l'art. 480 c.p.c. dispongono alcuna conseguenza in caso di mancato avvertimento, si ritiene che in caso di mancato avviso circa il summenzionato avvertimento non sussistano conseguenze processuali, anche in forza del principio di conservazione degli atti processuali i quali abbiano comunque, a prescindere dalla loro forma, raggiunto lo scopo.

Sul punto la giurisprudenza favorevole a tale tesi sostiene che la mancanza di tale avvertimento non comporta la nullità del precetto in quanto, poiché gli avvertimenti previsti da norme processuali sono tesi a svolgere una funzione di garanzia per il debitore in un'ottica costituzionale di difesa (art. 24 Cost.), gli stessi, nell'ambito dell'art. 480 c.p.c., vanno identificati nella mancanza di quei dati realmente fondamentali per la difesa del debitore (indicazione delle parti, della notifica del titolo esecutivo o in merito alla trascrizione dello stesso). Ne discende che la mera mancanza di detto avviso al più potrà comportare la mera irregolarità del precetto, ma non già la sua nullità (Trib. Milano, ord. 18 febbraio 2016).

Tale irregolarità potrà sfociare, in caso di opposizione al precetto da parte del debitore, in una sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione ma solo qualora lo stesso dimostri che la mancata conoscenza di detto avvertimento non gli abbia consentito di avvalersi della procedura di cui alla L. 3 del 2012 (legge alla base dell'introduzione dell'istituto in commento).

Analogamente altra pronuncia (Trib. Milano, 30 marzo 2015, Sent. N. 4347/2015) ha ritenuto che il mancato avvertimento costituisce una mera irregolarità la quale non può mai comportare la nullità del precetto (nel caso di specie il giudice respingeva l'opposizione), ma potrà, in sede di eventuale opposizione, comportare la sospensione dell'efficacia esecutiva solo laddove il debitore dimostri il danno dallo stesso subito in conseguenza del mancato avviso.

In senso conforme al secondo orientamento si è espresso il Giudice di Pace di Parma il quale ha statuito che 'l'assenza nell'atto di precetto dell'avvertimento previsto dal comma 2 dell'art. 480 c.p.c., fermo il riscontro di una mera irregolarità, non ha consentito al debitore di avvalersi della procedura di cui alla L. 3/2012, determinando un pregiudizio per l'obbligato inducendolo ad impugnare l'atto. Accoglie quindi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto' (G.d.P. Parma, ordinanza n. 170/2017 del 31/07/2017 sotto allegata).

Dott. Stefano Tamagna

Abilitato all'esercizio della professione di avvocato

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