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Data: 05/08/2017 18:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Da oltre un mese sono ufficialmente in vigore in tutta Italia i modelli unificati e standardizzati che possono essere utilizzati per la richiesta di Scia. Un traguardo frutto dell'accordo del 4 maggio 2017 stipulato tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2017) con cui si sono predisposti i moduli da adottare nelle regioni per segnalazioni, comunicazioni e istanze (per approfondimenti: Scia: in vigore i modelli standard validi in tutta Italia) Tuttavia, lo scopo di dotare il paese di una modulistica unificata e standardizzata è stato proseguito anche successivamente, come dimostra l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, siglato durante a Conferenza Unificata del 6 luglio 2017, che spinge all'introduzione di un nuovo modello unificato anche per richiedere il permesso di costruire. La struttura del nuovo moduloRispetto alla precedente versione, approvata nel giugno 2014, il nuovo modulo unificato (qui sotto allegato) presenta una rinnovata impaginazione: il quadro riepilogativo, ad esempio, è ora presente nella parte finale e i quadri tematici sono stati adeguati alle modifiche intervenute, ad esempio rimuovendo il riferimento della denuncia di inizio attività ormai fuori dalla scena. Il "corpus" del modello è rappresentato dalla "Relazione Tecnica di Asservazione" che deve esse compilata e sottoscritta dal progettista dell'intervento: le maggiori modifiche, infatti, ineriscono proprio questa sezione in cui vanno dichiarate le tipologie di intervento e descritte sinteticamente le opere per cui il si richiede il rilascio del permesso di costruzione. Alle singole attività elencate, inoltre, sono abbinate le numerazioni univoche seguite nella Tabella A, Sez. II, del d.lgs. 222/2016, così da consentire in alcuni casi di individuare facilmente il motivo sottostante la richiesta di permesso., ad esempio sugli immobili sui quale non si interviene, ma il permesso è necessario per un mutamento di destinazione d'uso di rilevanza urbanistica. Nell'ambito delle "nuove costruzioni", inoltre, è aggiunta una voce riguardanti interventi di trasformazione edilizia urbanistica del territorio non rientranti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 comma 1 del d.P.R. 380/2001. Nessuna modifica, invece, quanto all'identificazione della ristrutturazione edilizia. Permesso di costruire: percorso a tappe per il modulo unicoIl percorso per giungere all'adozione definitiva del modello unico si snoda in tre tappe necessarie, la cui conclusione è prevista per il prossimo 31 ottobre. La prima scadenza è fissata al prossimo 30 settembre, termine ultimo fornito alle Regioni per presentare eventuali modifiche al modulo affinché questo si adegui alle normative edilizie locali. Entro il 20 ottobre, invece, si prescrive ai Comuni di rendere disponibile il modulo attraverso i propri siti internet oppure attraverso il rinvio a siti in cui tale modulo è pubblicato. Se il modulo non viene reso disponibile secondo tale prescrizione si rischia la medesima sanzione che il d.lgs. 126/2016 (c.d. Scia 1) ha previsto per la mancata messa a disposizione dei moduli unificati e rappresenta illecito disciplinare per i dirigenti: si rischia, in pratica, la sospensione da 3 giorni a 6 mesi sia dal posto di lavoro che dalla retribuzione. Ultimo step è fissato al 21 ottobre, in cui il modulo unificato per la richiesta di permesso di costruire diventa automaticamente operativo in tutto il paese.
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