Data: 05/08/2017 16:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Debito di valore e debito di valuta: differenze

Con espressione debito di valore sono riscontrabile nella letteratura e nella prassi almeno due significati, l'uno, più complesso, si riferisce ai rapporti con il principio nominalistico, a sua volta scomponibile in due sottogruppi.

Nel primo sottogruppo il debito di valore si identifica quale obbligazione pecuniaria non soggetta alla disciplina dell'adempimento per il valore nominale; in tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ.- ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta[1].

Giova evidenziare che in tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ.- ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta[2].

Il secondo sottogruppo inquadra il debito di valore quale obbligazione la cui prestazione pecuniaria è determinata e quindi dovuta in funzione del potere d'acquisto della moneta, anziché del suo valore nominale.

Il secondo significato è invece conseguenza della singolare "eterogenesi dei fini"[3] la cui ricostruzione dogmatica, si è evoluta nella direzione volta a sottrarre determinate ipotesi di obbligazione pecuniaria dall'ambito del principio nominalistico, significato adottato ben presto come fondamento teorico di una particolare tecnica di liquidazione del danno. In questa prospettiva, la locuzione debito di valore è intesa — in particolare dalla giurisprudenza — come espressione brachilogica di un modello per la liquidazione del danno.

Per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa; ne consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio[4].

La liquidazione del danno

Come si vede, i due significati sono fra loro affatto eterogenei, ora attingendo alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie, ora invece volgendosi all'oggetto del debito risarcitorio.

Pertanto la liquidazione del danno in favore della parte danneggiata dovrà essere soggetta a rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali, poiché costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi[5].

Quindi, il committente danneggiato ha diritto alla rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali, le voci che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi[6].

Integrando il debito da indennizzo un debito di valore, secondo il prevalente orientamento della Corte Suprema, condiviso dalla scrivente, e non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (cfr. Cass. N. 10488/09; Cass. N. 395 del 11/1/2007; Cass. n. 17950/02; Cass. n. 4752/01), la somma in questione è suscettibile dì maggiorazione di interessi e rivalutazione (i primi sulla somma annualmente rivalutata) dal 11/3/010, come richiesto da parte attrice (data della formale richiesta di indennizzo assicurativo) fino alla presente sentenza, ed oltre interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo[7].

Partendo dall'esame della locuzione che prende a riferimento il principio nominalistico, subito si osserva che il debito di valore con l'obbligazione pecuniaria non soggetta alla regola del valore nominale — spesso ricorrente nella nostra giurisprudenza[8] — assume contorni indeterminati[9]: si tratta dunque di una nozione fondata sull'elemento negativo dell'estraneità al precetto dell'art. 1277, co. 1, c.c.[10] che confonde la fattispecie con l'effetto.

Prendendo in considerazione il caso di collazione per imputazione, ne deriva che, una volta scelta dal condividente donatario la collazione per imputazione, la somma di denaro corrisponde al valore del bene donato, quale accertato con riferimento al momento dell'apertura della successione, viene sin da quel momento a fare parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato stesso così che ab origine costituisce per legge un debito di valuta del donatario, al quale si applica il principio nominalistico. Pertanto nella collazione per imputazione di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore della stima del bene al momento dell'apertura della successione, non i frutti civili del bene oggetto di collazione, ma gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal momento dell'apertura della successione. [11]

Pare oramai evidente la limitata applicabilità del principio nominalistico. Invero l'affermazione di una categoria di obbligazioni pecuniarie estranee alla regola del valore nominale induce a metterne in discussione l'estensione, sollevando il problema sull'effettiva portata di una norma scorta — ora in modo esplicito[12], ora indirettamente[13]— come destinata a regolare in modo onnicomprensivo l'adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro.

Dal momento che esiste una pluralità di ipotesi, in cui il criterio di quantificazione della prestazione pecuniaria dovuta risulta differente da quello nominalistico, è utile, procedere una disamina delle disposizioni dalle quali poter trarre dei riferimenti.

Il credito del professionista

In materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale, il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex art. 2230 c.c. e segg., è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente; esso da luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno (Cass. nn. 11031/03 e 6224/02, salvo il maggior danno a norma dell'art. 1224 c.c., che però non riguarda il caso di specie).

La pronuncia impugnata, invece, ha applicato al credito liquidato in favore dell'arch. B. "la rivalutazione e gli interessi legali sulle singole somme, annualmente rivalutate, dalla domanda al saldo" (v. pag. 5 della sentenza), riservandogli in tal modo il trattamento proprio dei crediti di valore. Detto credito, invece, è soggetto al principio nominalistico, e dunque rispetto ad esso vige la regola dell'invarianza della sorte capitale[14].

Le fattispecie in questione, fuori dell'ambito codici stico, si trovano, negli artt. 47 l. camb. e 39 l. ass., nonché, ove richiamate nel titolo dell'obbligazione, dell'art. 6.1.9. Unidroit Principles of International Commercial Contracts e dell'art. 7:108 Principles of European Contract Law).

La previsione di cui all'art. 1278 c.c. in virtù del quale il debito può essere adempiuto con moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, crea uno spartiacque rispetto al principio espresso dall'art. 1277 da cui si desume la regola del valore nominale, che, al contrario, presuppone la determinazione dell'importo dovuto in un momento anteriore a quello stabilito per il pagamento.

Analoghe disposizioni sono riscontrabili in altri luoghi del codice civile.

Senza pretesa di completezza si può far menzione:

a) norme dettate in materia di debiti da rimborso da soddisfare mediante corresponsione di denaro (artt. 975, co. 1 e 3; 985, co. 1 e 2; 1150, co. 2 e 3; 1592, co. 1, c.c., in tema di miglioramenti e addizioni in favore, rispettivamente, dell'enfiteuta, dell'usufruttuario, del possessore di buona fede e del conduttore);

b) norme relative a obbligazioni nelle quali il pagamento di una somma è alternativo alla restituzione in natura (artt. 995, co. 2; 1640, 1645, co. 1, 1818 c.c., in materia di prestazioni dovute, rispettivamente, al concedente del quasi usufrutto, al locatore, che abbia concesso in affitto un fondo rustico dotato di scorte morte o bestiame, e al mutuante);

c) infine norme come gli artt. 563, co. 3 (sulla prestazione dovuta al legittimario dal terzo avente causa da acquirenti soggetti a azione di riduzione); 948, co. 1 (in materia di pagamento al proprietario rivendicante da parte del convenuto che dolo desiit possidere)[15], e 2037, co. 2, c.c. (sulla prestazione dovuta dall'accipiens di mala fede nel caso di perimento della cosa indebitamente ricevuta)[16].

Nell'ordinamento sono poi rinvenibili obbligazioni pecuniarie per cui, il principio nominalistico, viene a collidere con le disposizioni che la legge prevede per la prestazione necessaria all'esatto adempimento.

Il caso più evidente è rinvenibile nell'obbligazione alimentare da eseguire a mezzo di assegno (art. 443, co. 1, c.c.). La regola nominalistica, per cui l'importo dovuto al creditore al tempo del pagamento risulta identico a quello stabilito nel momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio, contrasta con la previsione ex art. 438, co. 2, c.c., che, al contrario, fissa nel bisogno di chi domanda gli alimenti e nelle condizioni economiche di chi deve somministrarli i parametri per la determinazione della somma dovuta al creditore: l'affermazione, quindi, del principio nominalistico come regola delle obbligazioni pecuniarie, scaricherebbe sull'alimentando il rischio connesso alle oscillazioni del potere d'acquisto della moneta, originando una disparità di trattamento, rispetto alla diversa ipotesi di adempimento dell'obbligo alimentare mediante accoglienza e mantenimento nella propria casa, che contraddice l'equivalenza fra i due modi di somministrazione degli alimenti normativamente sancita dall'art. 443, co. 1, c.c.

Considerazioni simili — seppur in assenza di una norma che esplicitamente individui l'oggetto dell'obbligazione — valgono, per il debito risarcitorio, rispetto al quale la necessità che la prestazione dovuta dal debitore ristori in modo il più possibile integrale il patrimonio del danneggiato è sempre stata percepita non rispondente ai principi generali in materia di danno, risultando nel contempo palesi le difformità di risultato che dall'eventuale applicazione del principio nominalistico sarebbero potute derivare[17]. Sicché si può sinteticamente osservare come in entrambi i casi (debito alimentare e debito risarcitorio) ci si trovi di fronte alla sovrapposizione di due norme nella disciplina di un'identica fattispecie: conflitto che indicazioni di teoria generale[18] suggeriscono di risolvere a livello interpretativo attraverso la limitazione dell'ambito di una fra le disposizioni coinvolte[19], nel caso di specie agevolmente identificabile con la previsione codicistica che pone il principio nominalistico.

Anche in questa prospettiva, pertanto, esistono obbligazioni pecuniarie alle quali l'art. 1277, co. 1, c.c. non si applica.

Da condividere, l'orientamento dottrinale secondo cui il principio del valore nominale trova il suo presupposto nella determinazione quantitativa dell'oggetto della prestazione nei termini di una unità legale di misura monetaria , tale dovendosi considerare l'ipotesi alla quale si fa capo nei debiti aventi per oggetto la prestazione di una determinata quantità di pezzi monetari senz'altra indicazione fuorché quella della loro appartenenza a un determinato ordinamento monetario [20].

Quanto dedotto da Ascarelli, mette consente di delimitare gli spazi di operabilità del principio nominalistico: da un lato, è necessaria la determinazione della prestazione monetaria dovuta in un momento anteriore a quello stabilito per il pagamento; dall'altro, una quantificazione operata con esclusivo riferimento alla moneta legale, senza alcuna connessione con parametri destinati a variare nel periodo compreso fra la determinazione della prestazione monetaria e la sua esecuzione[21].

Al di fuori dei limiti enunciati, non può trovare applicazione una regola che stabilisce l'identità nel tempo della somma dovuta: se la prestazione è determinata all'epoca del pagamento o fino a questo momento essa è stabilita in riferimento ad un parametro variabile, un importo nominale destinato a rimanere immutato non è infatti logicamente ipotizzabile.

L'obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico può essere pertanto identificata con quella che ha per oggetto una prestazione monetaria liquida, ovvero la prestazione espressa in un importo nominale determinato in un momento anteriore a quello stabilito per il pagamento e con riferimento esclusivo all'unità monetaria di conto[22].

Il debito di valore è, dunque, un'obbligazione pecuniaria nella quale la prestazione è determinata in funzione del potere d'acquisto della moneta, anziché del suo valore nominale .

Se tutto è vero, il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta non può che essere quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, e cioè quello in cui diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua: sicchè da quel momento, e non prima, nè dopo, vi è l'assoggettamento del debito al principio nominalistico, regolato dall'art. 1224 cod. civ.[23]

La questione, di origine prettamente dottrinale, tenta di costruire una categoria di obbligazioni pecuniarie contrapposta a quella dei debiti di denaro assoggettati al principio nominalistico, trova il suo autore in Ascarelli che nel corso di oltre un trentennio ha elaborato una costruzione dogmatica, di un debito pecuniario disciplinato da una regola valorista, molto dibattuta, seppur adottata (o meglio rapita) dalla giurisprudenza.

Nella formulazione definitiva della teoria ascarelliana, il debito di valore è un'obbligazione pecuniaria in senso proprio, in cui la misurazione quantitativa della prestazione generica avviene mediante il criterio del potere patrimoniale astratto (valore), giustificandosi il riferimento a tale criterio nel contrasto che altrimenti si verificherebbe tra la natura dell'istituto e l'addossamento al creditore di rischi e vantaggi delle oscillazioni del potere d'acquisto della moneta quale invece ha luogo con qualunque altro criterio di determinazione della quantità della prestazione[24].

Al pari delle obbligazioni pecuniarie regolate dal principio nominalistico, i debiti di valore sono determinati in una somma di denaro in un momento anteriore a quello stabilito per l'adempimento, non essendo anzi configurabili in assenza di una distinzione temporale fra individuazione (aestimatio) e liquidazione (taxatio) dell'importo dovuto[25].

La dottrina dei debiti di valore fa capo alla distinzione fra due momenti (rispettivamente per la valutazione e per la liquidazione) e fa capo a questa distinzione proprio perché rifiuta la premessa implicita della dottrina tradizionale , secondo cui «un'espressione monetaria debba perciò stesso sempre intendersi come indicativa di un multiplo di un'unità di misura, e mai come indicativa di un potere d'acquisto ; pertanto la dottrina dei debiti di valore vuole appunto commisurare (nelle ipotesi all'uopo identificabili) in un 'valore' astratto quanto poi deve esser liquidato, distinguendo espressioni monetarie che indichino un valore astratto e che perciò dovranno considerarsi identiche nel tempo solo in quanto ne continui identica la corrispondenza al potere d'acquisto originario e espressioni monetarie invece svincolate dalla persistenza della loro corrispondenza ad un determinato valore astratto [26].

Debito di valore: modello di liquidazione del danno

Il debito di valore costituisce quindi, un modello di liquidazione del danno.[27]

Tale conclusione, costituisce l'esito estremo del processo con cui la giurisprudenza ha recepito il modello dottrinale di cui si è trattato in un contesto generale in cui:

a) le preoccupazioni sistematiche sono abbandonate in favore di un approccio casistico e spesso empirico[28] (al punto che la nozione di debito di valore, svuotata di ogni contenuto dogmatico, finisce in sostanza per ridursi a semplice medio logico per la rivalutazione della prestazione monetaria dovuta) e nel quale,

b) i criteri formali impiegati per l'identificazione del debito di valore sono già detto[29], estrinseci e periferici rispetto alla reale individuazione dei parametri di riferimento, alla prassi giurisprudenziale non è stato necessario molto per trasformare il debito di valore da categoria di teoria generale dell'obbligazione pecuniaria in modello di liquidazione del danno patrimoniale.

Tale processo è avvenuta secondo un triplice profilo:

1. prestazione tradotta in termini monetari in un momento anteriore alla liquidazione giudiziale e successivamente rivalutata, metodo esteso a qualsiasi debito risarcitorio in contraddizione con il rilievo secondo cui nell'ipotesi di danni concretizzatisi nella perdita o nel danneggiamento di cose occorre far capo al prezzo al momento della sentenza [30] e non, invece, alle oscillazioni del generale potere d'acquisto della moneta).

2. Superamento da parte della giurisprudenza delle precisazioni dottrinali[31] dirette a distinguere i singoli momenti in cui procedere all'aestimatio della prestazione dovuta (in relazione al danno da risoluzione, alla perdita di reddito o al lucro cessante), per accedere a un modello che in modo generalizzato determina il pregiudizio risarcibile nel momento in cui l'evento dannoso si è verificato.

3. Aggiunta, alla somma così quantificata, di un ulteriore importo, gli interessi compensativi volti a ristorare il danneggiato del pregiudizio patrimoniale patito fra il momento dell'evento lesivo e la determinazione giudiziale del risarcimento. Si è quindi delineato un procedimento di liquidazione del danno, applicabile indistintamente e articolato in tre momenti: quantificazione dell'importo dovuto con riferimento al tempo in cui si è verificato l'evento dannoso, rivalutazione all'epoca della liquidazione, aggiunta di interessi sul capitale così determinato, ferma in tal caso la possibilità di variare equitativamente il capitale di riferimento e il tasso di interesse[32].

Tralasciando la questione relativa alla assenza di un fondamento normativo che giustifichi l'automatica rivalutazione delle somme dovute è ora utile il carattere forfettario che il modello giurisprudenziale ha finito per attribuire alla liquidazione del danno.

La questione è particolarmente evidente nell'ipotesi in cui il pregiudizio patrimoniale da risarcire sia identificabile nella distruzione — fisica o economica[33] — di un bene ovvero nel suo mancato conseguimento

Quest'ultima ipotesi, infatti, accanto all'arbitraria distinzione fra momento della determinazione e momento di liquidazione del danno[34], il modus procedendi delle Corti è il seguente:

a) sostituzione del saggio medio di inflazione al parametro di inflazione (o deflazione) proprio del bene danneggiato[35] e

b) mancata valutazione del deterioramento che il bene avrebbe subito in ragione del suo uso, uso di cui occorre, invece, tener conto dal momento che l'attribuzione di interessi compensativi si giustifica propriamente in considerazione dell'impiego che il danneggiato avrebbe fatto del bene se questo non fosse stato distrutto[36].

Il carattere forfettario della liquidazione persiste — se pur in modo assai più modesto — anche nell'ipotesi di generica diminuzione patrimoniale. In effetti, nell'ipotesi di danno contrattuale, la rivalutazione automatica della somma contrasta con il limite della prevedibilità, addossando integralmente al danneggiante il rischio delle oscillazioni monetarie, con rilevanti conseguenze qualora nel periodo compreso fra l'evento dannoso e la liquidazione definitiva si verifichino improvvisi picchi inflazionistici.

Qualche affinamento sembra parimenti consentito dalla seconda componente del modello giurisprudenziale del debito di valore, relativa alla corresponsione dgli interessi compensativi.

La materia, ha peraltro già ricevuto un decisivo contributo di chiarificazione dogmatica con l'intervento delle Sezioni unite del 1995[37], affermando che l'attribuzione degli interessi costituisce uno strumento a cui il giudice può ricorrere nella liquidazione equitativa del danno da ritardato adempimento dell'obbligo risarcitorio. Con ciò, la Corte di legittimità, ha infatti posto fine a un'ambiguità protrattasi per molto tempo in ordine alla natura di tali somme: non prestazioni riconducibili alle tipologie di interessi disciplinate dal codice, quanto piuttosto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per risarcire il danneggiato del pregiudizio patito nel tempo intercorso tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione del danno[38], come tali soggette alla disciplina del risarcimento. Solo l'allegazione e la prova del danno consentono — nella nuova impostazione — il conseguimento degli interessi compensativi: è dunque, definitivamente superato risulta il più eclatante vizio del modello precedente che finiva — mediante l'equivoco riferimento agli interessi — per riconoscere il risarcimento anche in assenza di domanda o prova da parte del danneggiato[39].

In materia condominiale, l'indennità di sopraelevazione costituisce un debito di valore, ancorchè non per fatto illecito (cfr. Cass. 21.8.2003, n. 12292), da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, tenendo conto, altresì, della svalutazione monetaria verificatasi sino al dì della concreta liquidazione (cfr. Cass. 30.7.1981, n. 4861).

In questi termini, se, per un verso, non è utilizzabile la regola dettata, per le obbligazioni di valuta, dall'art. 1224 c.c., secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora (cfr. Cass. 21.8.2003, n. 12292), per altro verso, il dies a quo degli interessi avrebbe dovuto essere identificato, addirittura, col dì - antecedente al 6.12.1994, individuato, viceversa, dal secondo giudice - di ultimazione della sopraelevazione, giacchè è in siffatto momento che diviene attuale ed è da siffatto momento che va adempiuto il credito degli aventi diritto all'indennità[40] (cfr. Cass. 27.12.1975, n. 4233).

Il risarcimento deve porre il danneggiato nella medesima posizione ove egli si sarebbe trovato in assenza del fatto lesivo, possa così essere riformulato nella terminologia della microeconomia: la prestazione risarcitoria deve ristabilire il danneggiato sulla medesima curva di indifferenza in cui egli si trovava prima dell'evento dannoso.

In presenza di un intervallo temporale (e nella specie: quando il momento dell'evento dannoso differisce da quello della liquidazione) occorre tuttavia precisare che l'indifferenza fra due situazioni risulta possibile solo in quanto essa venga espressa in funzione di quello che gli economisti chiamano saggio di sostituzione intertemporale .

Chiarito quindi che, in presenza di un intervallo temporale, l'indifferenza nella disponibilità di un bene (o di una somma di denaro) risulta dipendere dal tasso di interesse nominale, si può affermare che, per porre il danneggiato nella stessa posizione in cui egli si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si fosse verificato, occorre:

a) stimare l'ammontare del pregiudizio patrimoniale all'epoca dell'evento dannoso e

b) aumentare l'importo così determinato dell'ulteriore somma che risulta applicando il tasso di interesse nominale per il periodo compreso fra il momento in cui il danno si è verificato e quello in cui la prestazione viene liquidata.

Emergono tuttavia elementi di contrasto.

In primo luogo: individuare come capitale di riferimento l'importo rivalutato, anziché quello stimato all'epoca dell'evento dannoso, comporta un aumento della base di computo cui applicare l'interesse nominale.

In secondo luogo , poiché per l'esplicita lettera dell'art. 1284, co. 1, c.c. il tasso legale di interesse comprende tanto il saggio di sostituzione intertemporale (sub specie di rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi) quanto il tasso di inflazione (dovendo il decreto ministeriale fissare il tasso annuo tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno precedente), il modello giurisprudenziale — nei limiti in cui lascia aperta la possibilità di identificare il saggio di sostituzione intertemporale r con il tasso legale e, nel contempo, rivaluta l'importo nel periodo compreso fra evento dannoso e liquidazione — determina un arricchimento del danneggiato, pari alla componente del tasso legale destinata a coprire il sopravvenuto diminuito potere d'acquisto della moneta[41].

In tema di danno da distruzione o mancato conseguimento di un bene il problema risulta decisamente facilitato dalla previsione dell'art. 2058, co. 1, c.c.: dal momento che, normalmente, i beni presentano un valore d'uso per il loro titolare e formano oggetto di un mercato, la regola più elementare pare essere quella che —individua la somma dovuta al danneggiato nel « prezzo di sostituzione, quale risulta all'epoca della liquidazione e nel luogo in cui la vittima utilizzava il bene .

Tale criterio subisce tuttavia alcuni temperamenti:

a) nel caso in cui la sostituzione del bene comporti transaction costs particolarmente elevati[42], la previsione dell'art. 2058, co. 2, c.c. consente, infatti, al giudice di determinare la prestazione risarcitoria secondo criteri diversi dal costo di sostituzione;

b) in virtù dell'art. 1227, co. 1, c.c., il danneggiato non può godere di un eventuale aumento dei prezzi correlato al suo indugio nell'agire ;

c) nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, in presenza di un imprevedibile aumento dei prezzi l'art. 1225 c.c. esclude l'immediata riferibilità al costo di sostituzione, salvo il limite del dolo del debitore[43].

Quanto invece al pregiudizio patrimoniale consistente nella perdita o nel mancato acquisto di denaro, la prassi giurisprudenziale di automatica rivalutazione pare potersi più saldamente fondare come semplice conseguenza della regola per cui il risarcimento deve porre il danneggiato nella stessa situazione in cui egli si sarebbe trovato se il fatto lesivo non si fosse verificato.

Si consideri, in proposito, la residuale destinazione del denaro al consumo: il pregiudizio risarcibile risulta pari alla maggior somma mediamente necessaria, tenuto conto degli aumenti di prezzo dei beni e dei servizi, a realizzare, in tempi diversi, la stessa utilità [44], sicché per la sua compensazione basta adeguare la somma perduta o non conseguita in ragione del diminuito potere d'acquisto della moneta medio tempore intervenuto[45]: fermo — stante la vigenza dei principi generali in materia di risarcimento — il limite dell'imprevedibile entità dell'inflazione nei casi in cui l'art. 1225 c.c. trovi applicazione[46].

Si può peraltro ipotizzare che le somme perdute o non conseguite sarebbero state destinate a forme di investimento dalla redditività superiore al tasso di inflazione: in tal caso il problema risulta tuttavia interferire con quello degli interessi compensativi, sicché quest'ultimo pare il contesto più adeguato per lo svolgimento della relativa trattazione.

Per il pregiudizio patrimoniale da distruzione o mancato conseguimento di un bene, la ricostruzione dogmatica si incentra sulla considerazione che, nel periodo compreso fra il fatto generatore di responsabilità e la liquidazione del danno, un pregiudizio patrimoniale può ritenersi normalmente ricorrere quando il bene presenti valore d'uso: pertanto, la dimostrazione dell'indisponibilità del bene e del suo valore d'uso bastano per considerare esistente il pregiudizio patrimoniale e, dunque, consentire il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

Sulla base di queste premesse, il suggerimento tradizionale di ricorrere al mezzo tecnico degli interessi risulta del tutto condivisibile, configurando, appunto, una modalità per la liquidazione equitativa del danno. Ciò posto, rimane peraltro da precisare il criterio con cui determinare il capitale di riferimento e il tasso di interesse applicabile, potendosi a tal fine ricorrere alla nozione di interesse nominale.

Trattando adesso il pregiudizio consistente nella perdita o nel mancato acquisto di una somma di denaro, in via preliminare — e sulla scorta di quest'ultima osservazione — si può anzitutto rilevare come un danno da mancata disponibilità eccedente quello coperto dalla rivalutazione possa essere teoricamente configurato solo qualora il denaro perduto o non conseguito fosse destinato al risparmio o all'investimento: nulla invece è dovuto ove la somma fosse destinata al consumo, giacché in presenza di un utilizzo immediato attraverso il consumo un problema di preferenze temporali neppure si pone, sicché il saggio di sostituzione intertemporale risulta essere pari a zero.

A questa stregua si comprende pertanto come l'esistenza di un danno da mancata disponibilità può dirsi provata solo dimostrando la destinazione del denaro all'investimento o al risparmio (ovvero provando il ricorso al credito bancario reso necessario dell'evento dannoso): in mancanza, al danneggiato sembra doversi riconoscere unicamente la rivalutazione delle somme perdute o non conseguite, secondo i rilievi svolti in precedenza.

Come sempre in materia di pregiudizi patrimoniali consistenti nella perdita nel mancato acquisto di una somma di denaro, in questi termini il problema sostanziale finisce allora per spostarsi inevitabilmente sul terreno della prova, dove notoriamente le difficoltà non mancano:

secondo il rilievo frequentemente avanzato in dottrina con riferimento alle griglie presuntive utilizzate dalla Corte Suprema in tema di danni da inadempimento di un'obbligazione pecuniaria[47], non esistono infatti soggetti che siano esclusivamente consumatori, risparmiatori o investitori, giacché nella realtà si confondono e si intrecciano in capo ai medesimi soggetti caratteristiche ascrivibili a più di una categoria [48].

La corresponsione di interessi a titolo di danno da mancata disponibilità della somma perduta o non conseguita rimane pertanto subordinata alla prova indiziaria (soprattutto attraverso il riferimento a qualità personali e prassi precedente) della destinazione del denaro all'investimento o al risparmio.

Avv. Giampaolo Morini

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[1] Cass. sentenza n. 11594/04.

[2] Cass. sentenza n. 11594/04

[3] Andrea Perrone Debiti di valore, in Banca Borsa e Titoli di Credito pag. 600.

[4] Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 01/07/2002; Massime precedenti Conformi: N. 5845 del 1997; N. 11937 del 1997; Tribunale Firenze sez. III 07 gennaio 2015 n. 12.

[5] Cass. sentenza n. 20943/2009

[6] Cass. sentenza n. 20943/2009; in tal senso: Tibunale Milano sez. VII 03 dicembre 2014 n. 14398; Tribunale Milano sez. VII 03 dicembre 2014 n. 14398.

[7] Tribunale Genova sez. II 20 maggio 2014 n. 1806

[8] Cass., 21 febbraio 1995, n. 1889; Corte Conti, 6 giugno 1994, n. 9; Cass., 12 febbraio 1993, n. 1784; Trib. Milano, 2 maggio 1996.

[9] DI MAJO, voce Obbligazioni pecuniarie, in Enc. del dir., XXIX, Milano, 1979, p. 2632;

[10] BIANCA, Diritto civile 4. L'obbligazione, Milano, 1990, p. 147

[11]Cass. Civile Sez. II 20.03.2015 n. 5659.

[12] DI STASO, voce Somma di denaro (debito di), in Nss. Dig. it., XXII, Torino, 1970, p. 870

[13] Cass., 20 gennaio 1995, n. 634

[14] Cassazione civile sez. II 24 settembre 2014 n. 20131

[15] SALARIS, Le azioni a difesa della proprietà, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VII, Torino, 1982, p. 682.

[16] BRECCIA, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974, p. 411 (« il riferimento al rimborso del valore del bene ... costituisce un'applicazione del principio secondo cui la ripetizione è diretta a ripristinare, almeno per equivalente, la situazione che abbia preceduto il pagamento »)

[17] DI MAJO, voce Obbligazioni pecuniarie, in Enc. del dir., XXIX, Milano, 1979, p. 2632

[18] MODUGNO, voce Antinomie e lacune, in Enc. giur. it., II, Roma, 1988, p. 1

[19] GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Tratt. dir. civ. e comm. già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1998, p. 220 s.

[20] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie. Art. 1277-1284, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1959, sub artt. 1277-1281, p. 448

[21] BIANCA, L'obbligazione, cit., p. 149, il quale, pur senza motivare, identifica l'ambito di applicazione del principio nominalistico nelle obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto fin dall'origine la prestazione di un importo nominale di denaro che può essere determinato o determinabile mediante il riferimento a parametri fissi.

[22] GIORGIANNI, Credito e creditore, in Noviss. Digesto it., IV, Torino, 1959, p. 1111: sul punto, da ultimo, DOLMETTA, voce Cessione dei crediti, in Digesto IV. Disc. priv. Sez. civ., II, Torino, 1988, p. 288

[23] Cassazione civile sez. III 02 aprile 2014 n. 7697. In tal senso anche: cfr. Cass. civ. 11 marzo 2004, n. 4993; Cass. civ. 24 ottobre 1986, n. 6231.

[24] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 449.

[25] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 456, DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, cit., p. 92.

[26] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 457 ss.

[27] LAMBO-LANOTTE, Debiti di valore: in cerca di un criterio per la quantificazione degli interessi, in Danno e resp., 1999, p. 799 ss.

[28] QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, cit., p. 470.

[29] DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, cit., p. 92

[30] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 522.

[31] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 517 ss.

[32] Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712

[33] G. FERRI jr., Danno extracontrattuale e valori di mercato, in Riv. dir. comm., 1992, I, p. 764 s.

[34] ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie, cit., sub artt. 1277-1281, p. 517 ss.

[35] App. Salerno, 28 marzo 1999, in Danno e resp., 1999, p. 802: se si conduce, ad es., un monitoraggio sui prezzi di scambio dei beni, si nota che quelli appartenenti al settore dell'elettronica, nel corso di pochi anni, subiscono forti abbattimenti, mentre i prezzi di altre categorie di beni, come quelli delle autovetture, dei natanti o altri beni c.d. di lusso, nello stesso arco di tempo si accrescono, addirittura, in alcuni casi, si raddoppiano.

[36] BIANCA, Diritto civile 5. La responsabilità, Milano, 1994, p.134

[37] Cass. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712

[38] Cass., 1o dicembre 1992, n. 12839

[39] LIBERTINI, voce Interessi, in Enc. del dir., XXII, Milano, 1972, p. 118¸ Cass., 19 maggio 1995, n. 5525.

[40] Cassazione civile sez. II 07 aprile 2014 n. 8096

[41] Cass., 28 novembre 1998, n. 12089; Cass., 24 luglio 1998, n. 7298; Cass., 27 gennaio 1996, n. 637

[42] CHIANALE, Diritto soggettivo e tutela in forma specifica, Milano, 1993, p. 37

[43] Cass., 6 maggio 1992, n. 5423.

[44] M. TRIMARCHI, Svalutazione monetaria e ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie, Milano, 1983, p. 104 s.

[45] Trib. Crema 14 settembre 1995.

[46] Cass., 5 giugno 1985, n. 3356

[47] Cass. sez. un. 5 aprile 1986, n. 2368; Cass. sez. un., 4 luglio 1979, n. 3776

[48] PARDOLESI, Le sezioni unite su debiti di valuta e inflazione: orgoglio (teorico) e pregiudizio (economico), in Foro it., 1986, I, c. 1270 ss.


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