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Data: 05/08/2017 19:30:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax - Preventivo obbligatorio per gli avvocati che dovranno comunicare al cliente la previsione dei costi, in forma scritta e articolata, con relative voci di spesa, indipendentemente dalle richiesta. Questa è una delle novità previste dal Ddl concorrenza, approvato qualche giorno fa dal Senato che ha votato la fiducia all'esecutivo. Un decreto che sarà ricordato perché, dopo tante discussioni e "navette", il Paese ha la sua legge annuale sulla concorrenza. Leggi: Ddl concorrenza: è legge Avvocati: ok definitivo al socio di capitaleTra le maglie del Ddl concorrenza ci sono tante novità per gli avvocati. Come l'ok definitivo alle società di capitale anche per i professionisti forensi. In materia, occorre risalire all'11 agosto 1997 quando veniva pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» la legge 266/1997 che aboliva il divieto di esercitare le libere professioni in forma societaria. Nel frattempo la legge 183/2011 (riforma degli ordinamenti professionali) prevedeva le società, anche di capitali, per i professionisti iscritti agli albi, tranne nel caso degli avvocati. La legge 247/2012 conteneva una delega, lasciata poi cadere, per la società solo per i legali. Adesso, il ddl concorrenza disciplina le società tra avvocati, aperte ad altri professionisti e anche ai soci di capitale. Per il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda si tratta di «un importante segnale di serietà per il Paese» ed ha poi annunciato tempi brevi per i decreti attuativi necessari a rendere la legge pienamente operativa. Ed ancora per il ministro servirà «a stimolare la crescita e la produttività e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a minor costo. Occorrerà comunque ragionare sull'opportunità di procedere con un approccio settoriale eventualmente mediante decreti legge elaborati tenendo conto delle indicazioni dell'Antitrust». Avvocati: preventivo vincolanteTornando al preventivo, per gli avvocati e per tutti gli altri professionisti, questo, reso per iscritto o in forma digitale, diventa vincolante. La riforma si era limitata a prescrivere che «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente». Ma ora non si potrà più equivocare poichè la comunicazione deve essere resa nero su bianco, indipendentemente dall'esplicita "richiesta" del cliente. Il testo della nuova legge sulla concorrenza impone, infatti, a tutti i liberi professionisti (e dunque non solo agli avvocati) di comunicare ai clienti in forma scritta (o digitale), la complessità dell'incarico conferito, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. I legali, secondo il dettato della legge professionale forense (modificato dal ddl approvato) dovranno sempre rendere noto in forma scritta l'importo di quanto dovuto per l'attività da svolgere, "distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale"; oltre ovviamente al livello della complessità dell'incarico e a tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. Non solo. Il ddl, per assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, obbliga i professionisti iscritti ad ordini e collegi a «indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».
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