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Data: 07/08/2017 20:10:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Con la definitiva approvazione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (leggi: Ddl concorrenza è legge: le novità per avvocati e assicurazioni) sono molte le modifiche introdotte, tra cui un corposo capitolo riguardante le assicurazioni. Danno non patrimoniale: la tabella unica nazionaleTra le novità spicca non solo quanto stabilito in tema di RC Auto, bensì anche l'introduzione della c.d. Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle vittime dei sinistri stradali. Un intervento resosi necessario per garantire il pieno risarcimento del danno subìto da tali soggetti e al fine di razionalizzare i costi gravanti sul settore assicurativo. Pertanto, si è intervenuti modificando gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Entro 6 mesi il decreto che istituisce la tabella unica nazionale per il risarcimento del dannoSulla materia dovrà intervenire un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 120 giorni (indicativi e non tassativi) dall'entrata in vigore della disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta di diversi dicasteri in concerto tra loro, al fine di predisporre una specifica tabella unica su tutto il territorio italiano riguardante le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. "Questo sarà di enorme aiuto per tutte le strutture sanitarie permettendo loro di avere un riferimento chiaro su questa materia" ha commentato il responsabile sanità del PD, Federico Gelli, a seguito dell'approvazione definitiva del Ddl Concorrenza da parte del Senato. I criteri e i principi della Tabella unica per il risarcimento delle vittime dei sinistriLa tabella unica riguarderà solo le vittime di sinistri e sarà redatta tenendo conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando dunque implicitamente le Tabelle di Milano la cui vocazione nazionale sera stata propugnata a più riprese dalla Cassazione. Tra i principi e i criteri direttivi richiamati dalla nuova legge per la predisposizione della tabella emerge la definizione di danno biologico, quale lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Ancora, la tabella dei valori economici si dovrà fondare sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità: in particolare, il valore economico del punto sarà in funzione crescente della percentuale di invalidità, mentre sarà in funzione decrescente dell'età del soggetto. La tabella unica nazionale predisposta con il menzionato d.P.R., si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
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