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Data: 07/08/2017 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il gestore di telefonia deve risarcire l'avvocato dei danni subiti per sviamento della clientela e perdita di ricavi se inserisce negli elenchi telefonici l'indirizzo sbagliato dello studio a cui è collegata l'utenza. Sulla compagnia che somministra il servizio di telefonia fissa, infatti, grava un ulteriore obbligo accessorio, ovverosia quello della divulgazione, attraverso elenchi telefonici cartacei o siti internet, degli elementi che identificano il fruitore del servizio, tra i quali rientra indubbiamente anche l'indirizzo dell'utenza, a meno che l'utente non abbia espressamente richiesto di non essere inserito nell'elenco o che il suo indirizzo fosse omesso. Lo ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 19342/2017 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un avvocato la cui domanda di risarcimento danni in sede di merito era stata respinta. Il professionista aveva chiesto il ristoro a causa del pregiudizio subito dell'erroneo inserimento dell'indirizzo del suo studio professionale negli elenchi telefonici pubblicati in forma cartacea e su siti internet. Per il Tribunale, tuttavia, non era individuabile la fonte contrattuale specifica dell'obbligo asseritamente violato dal gestore di telefonia: per il giudice a quo, l'indicazione negli elenchi pubblici dell'indirizzo di ubicazione dell'utenza assume carattere marginale ai fini della somministrazione del servizio di telefonia, come si evince dalle condizioni generali di abbonamento che fanno riferimento solo a errori di trascrizione del numero o del nominativo del titolare dell'utenza. Tuttavia, l'avvocato ritiene che il rapporto contrattuale di telefonia fissa commerciale costituisca fonte dell'obbligo accessorio, di natura pubblicitaria, di esatto inserimento negli elenchi dei dati dell'utenza telefonica (tra i quali, l'indirizzo di ubicazione della stessa, coincidente con il luogo di esercizio dell'attività professionale). Il fornitore del servizio, precisa il ricorrente, non aveva dato prova di aver adempiuto a detta prestazione, anzi, aveva ammesso di averla violata al punto da aver riconosciuto al'utente, a titolo di danno, la somma di euro 62, mai però effettivamente corrisposta. Intanto, l'erronea trascrizione nei pubblici elenchi dell'indirizzo dello studio professionale gli aveva cagionato danni da sviamento della clientela e perdita di ricavi. La compagnia telefonica risponde dell'indirizzo sbagliatoGli Ermellini ritengono il ricorso fondato e spiegano che il contratto di utenza telefonica, inquadrabile nello schema negoziale della somministrazione, rinviene peculiare e specifica disciplina, integrativa di quella dettata dal codice civile, nel D.M. 8 maggio 1997, n. 197 (intestato «regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico»), che individua i diritti e gli obblighi delle parti del rapporto (denominate gestore del servizio e abbonato). Tale decreto dispone all'art. 6, dedicato all'elenco telefonico, che l'abbonato "viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione", ma ha anche diritto, su sua richiesta, a non esservi inserito o a ottenere che il suo indirizzo sia in tutto o in parte omesso. L'art. 41, per l'ipotesi di omissioni o errori nell'elenco telefonico, statuisce che "in caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione". In caso di errore nell'indirizzo, continua la norma, il gestore ne fornirà gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati. Da tali disposizioni, aventi carattere vincolante, si evince secondo i giudici che il rapporto di somministrazione del servizio di telefonia fissa è connotato, quale ulteriore contenuto necessario, da un obbligo accessorio a carico del somministrante/gestore del servizio: la divulgazione, attraverso elenchi telefonici cartacei e siti internet, delle indicazioni necessarie alla identificazione dei somministrati/fruitori del servizio, tra le quali, senza dubbio, anche l'indirizzo di ubicazione dell'utenza, come ricavabile dal tenore letterale delle norme del decreto. In caso di inadempimento o inesatto adempimento della descritta obbligazione contrattuale, come nell'ipotesi esaminata di omessa o erronea indicazione negli elenchi dell'indirizzo di allocazione dell'utenza telefonica, il somministrante, oltre alla prestazione di natura indennitaria e con valenza di reintegrazione in forma specifica prevista dal menzionato art. 41, ben può essere tenuto al risarcimento dei danni derivanti, con nesso eziologico diretto ed immediato, dalla lesione del diritto del somministrato ad essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti. Si tratta di un diritto che ha evidentemente maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca a un'attività professionale o commerciale. Pertanto, va annullata la sentenza impugnata che ha disconosciuto l'esistenza a carico della società di telefonia di un obbligo di indicare negli elenchi telefonici l'indirizzo dell'utenza nella titolarità del ricorrente. Cassato il provvedimento impugnato, la parola passa al giudice del rinvio che dovrà verificare l'effettiva sussistenza e la derivazione causale dei pregiudizi lamentati (anche mediante presunzioni).
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