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Data: 08/08/2017 14:00:00 - Autore: Giampaolo Morini Avv. Giampaolo Morini - In materia di anatocismo, il secondo comma dell'art. 120 TUB, così come modificato nel corso degli anni e, da ultimo, dal decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18, attribuisce al CICR il potere ed il compito di fissare le modalità e i criteri per la produzione di interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
CICR: come determinare la produzione di interessi[Torna su]
Sulla base di tale previsione normativa, nello svolgimento di tale compito il CICR deve in ogni caso prevedere che: - "nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti"; - "gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo". La delibera del CICR sulla produzione di interessi sugli interessi[Torna su]
Anche sulla base di tali parametri, frutto della riforma del 2016, il CICR ha adottato, il 3 agosto di quell'anno, una nuova delibera sulla produzione di interessi sugli interessi, la numero 343, sostituiva di quella del 9 febbraio 2000, divenuta non più attuale. Con essa si è stabilito, tra le altre cose, che:
Rapporto sinallagmatico e derogabilità in melius[Torna su]
Si tratta di previsioni tese a riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra banca e cliente, di per sé eccessivamente sproporzionato a vantaggio della prima. Peraltro, anche a conferma di tale finalità, occorre tenere conto del fatto che le regole dettate dalla delibera in merito al computo degli interessi sono delle clausole generali che garantiscono solo una tutela minima dei clienti nei rapporti bancari. Esse, di conseguenza, come previsto anche dall'articolo 127 del TUB, sono derogabili in melius, con possibilità per gli intermediari finanziari di prevedere delle condizioni più favorevoli per i clienti. Avv. Giampaolo Morini Corso Garibaldi, 7 55049 Viareggio (LU) legaòfinancegpm@gmail.com 0584361554 |
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