Data: 08/08/2017 16:00:00 - Autore: Giampaolo Morini

Commissione di istruttoria veloce: come funziona

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La commissione di istruttoria veloce, in concreto, è frutto dell'introduzione dell'articolo 117 bis nel Testo Unico Bancario ad opera del decreto legge numero 201/2011, in forza del quale, dal 1° luglio 2012, lo sconfinamento determina solo l'applicazione del tasso di interesse e, appunto, della CIV.

La CIV, in sostanza, altro non è che una somma con la quale vengono retribuite le attività di istruttoria svolte dalla banca per permettere al cliente di sconfinare, come, ad esempio, le necessarie ricerche sulla sua persona e l'accesso alle banche dati per i controlli.

L'applicazione della CIV

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Detto ciò, è doveroso verificare in concreto che la c.d. CIV non sia stata applicata in maniera eccessiva e spropositata.

Si pensi al caso di sconfinamenti reiterati e frequenti, magari ripetuti più volte all'interno del medesimo trimestre: non è necessario ripetere l'istruttoria (ovviamente in concreto) nel giro di pochi giorni, a meno che non ci sia il fondato sospetto che le condizioni patrimoniali del cliente siano mutate in modo significativo.

In effetti, diversamente trattando la questione si finirebbe per violare il principio di ragionevolezza.

Quando non è dovuta la commissione di istruttoria veloce

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In altri casi, la commissione di istruttoria veloce non è dovuta a prescindere.

Si tratta delle ipotesi in cui lo sconfinamento:

  • non sia stato autorizzato dalla banca e, quindi, non abbia avuto luogo;
  • sia derivato dalla necessità di procedere a un pagamento a favore della banca;
  • non abbia superato i 500 euro, sia durato per massimo 7 giorni e si sia verificato una sola volta nel trimestre.


Avv. Giampaolo Morini

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