|
Data: 12/08/2017 18:20:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Alla seconda moglie del de cuius spetta il 75% della pensione di reversibilità anche se il matrimonio è durato molto meno del primo: 14 anni contro i 24 con la prima moglie. Questo perché a pesare è anche la lunga convivenza tra i due, culminata nelle nuove nozze ben 20 anni dopo proprio perché la donna non voleva perdere a sua volta la reversibilità del primo marito. Ad affermarlo è il tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 13642/2017, ricordando che, ai fini della determinazione delle quote di reversibilità, non rileva soltanto la durata del matrimonio ma anche la convivenza prematrimoniale.
Pensione reversibilità: conta anche la convivenza prematrimonialeNella vicenda, il giudice capitolino ha riconosciuto pertanto alla prima moglie soltanto un quarto della pensione di reversibilità, in luogo del 50% dalla stessa richiesto, accordando il 75% alla seconda vedova che aveva convissuto prima del matrimonio per più di 20 anni col defunto marito. Per il tribunale, infatti, a rilevare ai fini della determinazione delle quote di reversibilità, non è soltanto la durata dei due matrimoni, ma anche altri fattori, tra cui l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle due vedove e altresì la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Un principio che si pone del resto nel solco dell'orientamento consolidato della Cassazione, la quale, con la recente ordinanza n. 16602/2017 si è espressa nello stesso senso, rigettando il ricorso di una delle due mogli di un uomo contro la seconda coniugata e cassando la sentenza di merito che aveva deciso per la ripartizione in parti uguali della pensione di reversibilità dello scomparso (leggi in merito: Reversibilità: va valutata anche la convivenza tra le due mogli). |
|