Data: 13/08/2017 14:20:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Si fa ancora approfondimento giuridico serio su internet? Se i media vigilano sul potere dei vituperati politici che fanno le leggi, chi vigila sul potere dei media che danno le notizie? L'undicesima puntata di Frammenti si occupa dell'attuale informazione sensazionalistica, urlata, dei titoli farlocchi e fuorvianti che servono solo ad acciuffare più visualizzazioni, dell'utilizzo di vocaboli volgari e morbosi che potrebbero essere agevolmente sostituiti dall'istituto tecnico-giuridico di cui parlare (incidente stradale invece che corpi sanguinanti maciullati, violenza sessuale al posto di eiaculazione) per indicare con onestà intellettuale l'argomento di cui si vuol parlare nelle news.
Raymond Carver, nel suo seminario sullo scrivere onestamente e precisamente, direbbe: "Niente trucchi da quattro soldi"!
Ve li immaginereste Il Foro Italiano o Giurisprudenza Italiana con incresciose titolazioni come quelle che scorgiamo quotidianamente su tutti i siti giuridici?
Così purtroppo è andata a finire l'informazione sul diritto nella rete.
Ecco forse perché sul web libero non troviamo più grandi firme, grandi Maestri come Marco Rossetti, Giacomo Travaglino, Patrizia Ziviz, come soltanto avveniva dieci anni fa, ma siamo alluvionati da una mole soverchiante di dati caoticamente affastellati.
Un chiacchiericcio frutto di copia-incolla da una miriade di altri siti, tutto un materiale che per il visitatore - fruitore deve essere vagliato accuratamente.
E l'approfondimento giuridico è, come mai era stato in passato, al limite sindacale, a livello infimo.
Si assiste costantemente alla ricerca dell'emanazione di una pronuncia curiosa, di cui non si sa nulla se non quello che, frettolosamente, è stato sbirciato da altri cento (disinformati) siti, un provvedimento che si presti per farci sopra un titolo travisante che parli agli istinti più beceri e bassi del pubblico, magari sessista, xenofobo...
Alcuni commentatori, accuratissimi nel segnalare i propri riferimenti per essere agevolmente rintracciati per qualche pratica, pare siano al bar, tra amici; del fatto storico dalla loro narrazione non si viene a conoscere nessun particolare significativo che possa risultare di una qualche utilità a chi, ad esempio avvocato alle prese con un caso analogo, incautamente visita quelle pagine. Non viene allegato il provvedimento. Nulla! Uno stesso medico viene descritto nello stesso articolo e nel contempo: di struttura sanitaria pubblica, di clinica, legato da rapporto contrattuale... E si pretende oggi di discorrere e di dare consigli in materia di responsabilità sanitaria senza neppure un cenno alla Legge Gelli che dal 1° aprile 2017 l'ha rivoluzionata.
Quindi, si celano dietro quelle news (o presunte tali) poche e confuse annotazioni, provenienti da chi, evidentemente, conosce molto poco del mondo forense ed ignora quel che avviene nelle aule della (presunta) Giustizia. 
Un'altra pratica scorretta in uso nella titolazione è spacciare disegni di legge per leggi già in vigore, in special modo con la legislatura a fine corsa (si voterà tra pochi mesi), progetti legislativi che tali rimarranno nei secoli dei secoli.
I due articoli dei quali parlerò nelle righe a seguire non appartengono a nessuna delle categorie sopra descritte; hanno solo, ai miei occhi ovviamente, la caratteristica di essere criticabili dal punto di vista concettuale.
L'art. 138 Cod. Ass., intitolato ora non più "danno biologico" bensì "danno non patrimoniale" per lesioni di non lieve entità, ha subìto delle modifiche ad opera del DDL Concorrenza, approvato di recente dalle Camere (Leggi: Ddl Concorrenza è legge: le novità per avvocati e assicurazioni)
Secondo Voi, può con ciò il legislatore avere modificato il "danno patrimoniale"?
Certo che no!
Il legislatore ha stabilito di prevedere l'emanazione di una tabella unica nazionale, non solo per le invalidità micro-permanenti (già vigente: sino al 9%), ma anche per le invalidità comprese fra il 10 ed il 100%, con la possibilità - ovviamente - di un incremento del quantum debeatur sia in relazione alla componente del danno morale, sia con riferimento specifichi aspetti dinamico-relazionali o personali, ove "documentati e obiettivamente accertati".

Consultavo ieri, 12 agosto 2017, le pagine di un sito di informazione giuridica (che riflette la tendenziale, diffusissima improprietà lessicale e contenutistica che pervade fin troppi siti che parlano di diritto) recante il seguente titolo: "Incidenti e danno patrimoniale: in arrivo la tabella unica". Un errore, è chiaro che manchi il "non" avanti a "patrimoniale".

Poi, quando ne scorro casualmente il contenuto, trovo sì conferma dell'evidente errore, ma balzo sulla sedia rinvenendo testualmente la seguente affermazione: "mentre fino ad oggi le tabelle alle quali occorreva fare riferimento erano quelle del Tribunale di Milano che dettavano degli indicatori numerici fissi corrispondenti al grado delle menomazioni subite, la legge annuale sulla concorrenza prevede ora che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Presidente della Repubblica dovrà predisporre una Tabelle unica nazionale riguardante le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e il relativo valore monetario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità".

Come dire, sino ad ora eravamo all'età della pietra, ora sì che le cose miglioreranno!

Conclude l'Autrice sostenendo che "la Tabella unica dovrà essere redatta prendendo in considerazione le valutazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità in merito alla definizione di danno non patrimoniale o danno biologico…" come se neppure esistesse la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 (c.d. sentenza Amatucci) che attribuisce - guarda caso - proprio alla Tabella elaborata dal Tribunale di Milano ed accudita dal Pres. Damiano Spera quella vocazione nazionale pressoché unanimemente apprezzata.

Addirittura per la Cassazione sono viziate da nullità le sentenze di merito che non applicano quel riferimento nazionale.

Mi rammarico di queste imprecisioni perché ho sempre creduto nella comunicazione via internet, gratuita ed immediata, oltre che tendenzialmente libera.

Quanto ho appena evidenziato in ordine allo stretto collegamento tra innovazione normativa e Tabelle di Milano è stato chiaramente posto in risalto dall'Avv. Gianmarco Cesari in un articolo che ha pubblicato su Altalex il 4 agosto 2017.

Le parole sono importanti e bisogna adoperarle con proprietà.

Proviamo per sommi capi a ricostruire quel ch'è avvenuto negli ultimi lustri.

Sino alle sentenze Cass., civ., Sez. U., 11 novembre 2008, n. 26972 e seguenti, Est. Roberto Preden, le cosiddette gemelle di San Martino, per danno non patrimoniale si intendeva esclusivamente il danno morale soggettivo, vale a dire il turbamento dello stato d'animo del soggetto leso in modo transeunte.

In conformità al Codice Penale che annovera all'art. 185 sotto il titolo "restituzioni e risarcimento del danno" (e nel testo della norma compare l'endiadi "danno patrimoniale o non patrimoniale"), sino alle storiche, vere gemelle non delle Sezioni Unite, bensì della Sez. III, estensore il medesimo Dott. Roberto Preden, del 2003 si è affermato che l'art. 2059 c.c. fosse applicabile pressoché esclusivamente alle ipotesi di reato.

Quindi, l'art. 2059 c.c. era applicabile a casi nei quali erano ravvisabili, seppur incidenter tantum ad opera del giudice civile, gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato.

Ricorrevano, inoltre, soltanto delle (qui trascurabili per non appesantire la trattazione) ipotesi ulteriori ed eccezionali contenute in leggi dello Stato.

Corte Cost. n. 184 del 1986 aveva già evidenziato che l'art. 2043 c.c. è norma in bianco da ricollegare all'art. 32 Cost., di modo da ricomprendere nel risarcimento non soltanto i danni patrimoniali ma anche (sempre esclusi i danni morali soggettivi, liquidabili solo in presenza di reato per la sofferenza contingente, stando ad un'interpretazione basata sui lavori preparatori del Codice del 1942) tutti quei danni che "almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana", riferendoci al testuale tenore della sentenza della Consulta.

Pertanto, il danno biologico che lede la salute (pur in assenza degli elementi strutturali del reato di lesioni personali) può essere tranquillamente e serenamente risarcito.

Chiaramente il danno biologico è qui ancora un danno evento.

Il danno morale ed il danno patrimoniale appartenevano già alla categoria dei danni conseguenza.

Come va liquidato?

Oltre che con un'uniformità pecuniaria di base, facendo ricorso ad elasticità e flessibilità "per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana": sono ancora le espressioni della Consulta del 1986.

Nel frattempo, però, sorsero in modo spontaneo gli Osservatori che effettuavano dei monitoraggi sulle liquidazioni nelle sentenze.

Quello di Milano nel 1995 allestì la prima tabella dall'1 al 100% che prevedeva il valore del punto, variabile in misura progressiva in relazione alla gravità della menomazione: più grave è il pregiudizio, maggiore sarà l'ammontare del risarcimento.

La variazione è anche in regresso: maggiore è l'età anagrafica dell'infortunato, minore sarà il risarcimento spettante.

Danno morale soggettivo di cui all'art. 2059 c.c.: il Tribunale di Milano stabilì che un equo criterio liquidativo fosse la misura da un quarto ad un mezzo di quanto riconosciuto al danneggiato a titolo di danno biologico.

Danno da perdita del rapporto parentale: ancora nel 1995 si approvò una sorta di tabella danno-superstiti che si basava, con un complicato calcolo, su quanto sarebbe spettato al decuius se, invece di decedere, fosse sopravvissuto ma con un'invalidità del 100%.

Poi cambiò tutto con le sentenze gemelle del 2003, n. 8827 ed 8828: assume posizione preminente la Costituzione, che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Il limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. è "inoperante" se la lesione "ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti": sono parole della Sez. III del S.C. del 2003.

Il danno non patrimoniale diviene categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui venga leso un valore inerente la persona.

Il risarcimento del danno viene così ricondotto al sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico.

Analizzando, infine, un articolo apparso sul web il 29 giugno 2017 a firma di Laila Silverii, si assiste ad un'inconcepibile confusione tra vocaboli nella sintesi finale del commento ad una sentenza della Sez. II della Cassazione civile in tema di immissione di rumori (la n. 1606 del 20 gennaio 2017).

Il brano con cui si chiude l'intervento di Silverii su Altalex contiene una tripartizione che allo stato attuale non ha ragion d'essere: "In definitiva possiamo così chiarire e concludere che il risarcimento dei danni da richiedere può avere ad oggetto:

• danno patrimoniale: è un danno economico, la cui prova è richiesta in modo chiaro e preciso, occorrendo presentare tutta la documentazione contabile e reddituale conseguente alla perdita subita e al mancato guadagno;

• danno non patrimoniale: il danno da stress, da mancato riposo, la cui prova rigorosa non è richiesta.

• danno di tipo biologico se è derivato un danno alla salute che ha fatto sorgere una patologia clinica; dovrà essere documentato e si dovrà fornire in modo chiaro ed inequivocabile la prova della lesione subita, portando opportuna documentazione medica. Tale danno può essere anche di tipo economico se è scaturita una perdita patrimoniale".

Per contro, le Sezioni Unite di San Martino 2008 hanno chiarito che il danno non patrimoniale afferisce a una categoria unitaria, giacché "il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento in distinte categorie di danno".

Attenzione, dunque, ai messaggi in bottiglia che rinvenite sul web: bisogna riflettere su quanto si legge e riscontrare le nozioni così facilmente acquisite.


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