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Data: 03/10/2005 - Autore: Cristina Matricardi La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 15324/2005) ha stabilito che la multa fatta a una distanza superiore a cento metri può essere annullata per difetto di prova. I Giudici hanno stabilito che una distanza superiore ai 100 metri non può consentire "una credibile valutazione anche in considerazione del punto di osservazione, frontale rispetto al senso di marcia e quindi suscettibile di facili errori prospettici". I Giudici hanno infine ribadito il principio secondo il quale, "con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi, ex art. 2700 c.c., in forza della sua natura di atto pubblico, oltre che riguardo alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente agli altri atti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non sussiste né con riferimento ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riferimento alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale inerisca non alla percezione di una realtà statica (come, ad esempio, la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì all'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante". |
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