Data: 14/08/2017 14:30:00 - Autore: Pier Vincenzo Garofalo
Avv. Pier Vincenzo Garofalo - Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, sent. 432/2007), in tema di condominio negli edifici, "la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono".

La ripartizione della spesa per la pulizia delle scale

Il tutto, in applicazione analogica, "in parte qua", dell'art. 1124 c.c., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art. 1123 comma 2 c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi.
Inoltre, ai fini della ripartizione della spesa suddetta, deve considerarsi invece ininfluente la destinazione in atto delle singole unit� immobiliari.

La ripartizione della spesa per l'illuminazione delle scale

Il suddetto principio, esteso, ratio iuris, anche all'illuminazione delle scale, trova conferma nelle sentenze della Cassazione (tra le altre, n. 8657/1996), secondo cui "in tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cio� a preservare l'integrit� e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma primo e 1124, comma primo, c.c.), bens� spese utili a permettere ai condomini un pi� confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non gi� in base ai valori millesimali di compropriet�, ma in base all'uso che ciascuno di essi pu� fare delle parti comuni in questione, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo, c.c.".
Ovviamente, tali spese, correlate a un servizio reso da un lavoratore autonomo o da un'impresa, possono essere sempre suddivise in base ad un diverso accordo tra i condomini, preso, per�, all'unanimit� al fine di configurare quella "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. (cos� Cass. n. 7546/1995).
Avv. Pier Vincenzo Garofalo
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