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Data: 16/08/2017 22:10:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Il risparmio, con conseguente arricchimento, dell'ex marito per via della riduzione dell'assegno di mantenimento ai figli non porta, per questa via, ad un aumento dell'assegno nei confronti dell'ex moglie. Su questo assunto, la Cassazione (sentenza n. 19746/2017 sotto allegata), ha rigettato il ricorso di una donna moglie di un ricco imprenditore contro la decisione dei giudici di merito che aveva ribaltato il più favorevole verdetto del tribunale per quanto riguardava il suo mantenimento. La vicenda In primo grado, venivano accolte le richieste di rivisitazione delle condizioni economiche imposte all'obbligato in sede di separazione, in base alle quali l'uomo doveva versare 1.800 euro al mese a ciascuno dei figli e 1.600 a favore della ex. Veniva, quindi, azzerato il mantenimento per il primogenito, ritenuto ormai autosufficiente e ridotto l'assegno per l'altro figlio. Tuttavia, veniva anche "accontentata" l'ex moglie con un sostanziale incremento dell'assegno mensile (da 1.600 a 2.400 euro) in relazione all'incremento delle disponibilità economiche del marito conseguenti alla riduzione dell'onere contributivo a favore dei figli. Giunti in appello, invece, la corte territoriale non condivideva la decisione del tribunale che aveva accolto la domanda della donna per effetto della riduzione del contributo di mantenimento in favore dei figli e, dunque, della generica deduzione di un miglioramento delle condizioni economiche dell'obbligato e l'assenza di qualsiasi prova sul punto. Stop assegno ai figli, niente aumenti alla ex In ordine al dedotto miglioramento delle disponibilità economiche del marito derivante dalla riduzione quantitativa dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli connesso al raggiungimento della loro totale o parziale indipendenza economica, ha affermato infatti la Corte territoriale, "le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre". Il rilievo del giudice di merito per il Palazzaccio è corretto e va condiviso. La signora non poteva limitarsi a dedurre il miglioramento della situazione economica dell'ex marito. Piuttosto avrebbe dovuto dimostrare che il suo assegno già originariamente era stato più basso del dovuto a causa degli esborsi in favore dei figli. Nulla da fare per la donna neanche in ordine al suo asserito "impoverimento" per il venir meno delle somme versate ai figli utilizzate per la "onerosa manutenzione della casa familiare".
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